Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla morte di un soggetto che aveva lasciato un testamento olografo in favore del figlio, con attribuzione alla moglie del solo usufrutto di un immobile. Il figlio ha poi agito sostenendo che la moglie avesse ricevuto, in vita del padre, ulteriori trasferimenti patrimoniali in denaro e immobili che non costituivano vere donazioni valide: secondo lui mancavano l’animus donandi e, per gli immobili, la forma solenne richiesta; inoltre si trattava di intestazione fiduciaria funzionale a ritrasferire i beni all’erede dopo la morte del disponente. Il ricorrente ha domandato quindi l’accertamento dell’invalidità di tali attribuzioni, la restituzione dei beni o del loro equivalente e la riduzione per lesione di legittima. In cassazione ha articolato più censure: omessa pronuncia sull’invalidità per difetto di animus donandi; omesso esame di un fatto decisivo; violazione delle norme sulla donazione, sulla causa e sull’onere della prova; erronea qualificazione come donazioni indirette di passaggi di denaro che, secondo il ricorrente, erano invece donazioni dirette soggette a forma; illegittimo rigetto dell’istanza di esibizione del conto svizzero della convenuta; conseguente errato calcolo della massa ereditaria e della quota di legittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che l’animus donandi, inteso come consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza obbligo giuridico, morale o extragiuridico, fosse presunto quando l’attribuzione avvenga senza corrispettivo e non potesse essere escluso da una mera lettera unilaterale del de cuius priva di valore pattizio. Ha inoltre escluso che la scrittura del 2001 potesse provare un pactum fiduciae idoneo a superare la qualificazione del trasferimento. Ha accolto il quarto motivo, censurando la qualificazione dei passaggi di denaro come donazioni indirette: secondo la Corte, il trasferimento diretto di denaro da un conto a un altro, realizzato tramite ordine impartito dal disponente, integra una donazione tipica a esecuzione diretta e richiede la forma dell’atto pubblico, salvo modico valore; la sentenza impugnata aveva invece fatto applicazione di precedenti non pertinenti, relativi a operazioni trilaterali o di cointestazione. Ha ritenuto infondato il quinto motivo sull’esibizione documentale, richiamando la natura residuale e discrezionale dell’ordine di esibizione e la necessità di specifica indicazione dei documenti e della loro concreta utilità probatoria. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza nella censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme. Ha dichiarato assorbito il settimo motivo, perché la rivalutazione della natura e validità delle liberalità incide sulla massa ereditaria e sul calcolo della legittima. In dispositivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con il principio sulla donazione diretta di somme trasferite mediante operazioni bancarie.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia, poi esclusa dalla Corte rispetto ai primi motivi.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza dedotta dal ricorrente.
Usato per le censure di violazione di legge sulla qualificazione delle liberalità e sull’esibizione documentale.
Usato per la censura di nullità per omessa pronuncia.
Usato per le censure di omesso esame di fatti decisivi; inammissibile il motivo proposto in presenza di doppia conforme senza il necessario confronto tra le rationes delle due decisioni di merito.
Definisce la donazione come attribuzione per spirito di liberalità; la Corte ribadisce che la liberalità presuppone gratuità e consapevolezza di attribuire un vantaggio senza obbligo.
Per le donazioni immobiliari la forma dell’atto pubblico è necessaria; il requisito non può essere eluso qualificando impropriamente come indiretta una donazione in realtà diretta.
Riguarda le liberalità diverse dalla donazione; la Corte esclude che vi rientrino i trasferimenti diretti di denaro oggetto della controversia.
Richiamato dal ricorrente per la struttura del negozio e la causa dell’attribuzione liberale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti privi di animus donandi o di forma.
Richiamato dal ricorrente sull’onere della prova dell’animus donandi; la Corte osserva che la gratuità dell’attribuzione, ove accertata, consente di presumere il requisito, non essendo sufficiente la contestazione basata su motivazioni soggettive del disponente.
Richiamato insieme all’art. 210 c.p.c. quale presidio dei presupposti dell’ordine di esibizione.
L’ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale, ammissibile solo se il documento è specificamente individuato e non acquisibile altrimenti.
Richiamato per la necessità di specifica indicazione dei documenti oggetto dell’ordine di esibizione.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per l’inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in caso di doppia conforme.
Richiamato nella censura sulla riduzione e sul calcolo della quota di legittima.
Richiamato nella censura sulla riduzione delle disposizioni lesive della legittima.
Richiamato per la ricostruzione della massa ereditaria ai fini della legittima, comprensiva delle donazioni da riunire fittiziamente.
Richiamato nella censura sulla restituzione dei beni ridotti.
Richiamato nella censura sulla restituzione dei beni oggetto di riduzione.
Richiamato nella censura sulla restituzione delle donazioni ridotte.
Massime di principio
- L’animus donandi, nella donazione, consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza obbligo giuridico, morale o extragiuridico; non richiede uno specifico intento benefico o altruistico.
- Quando un’attribuzione patrimoniale avviene senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un obbligo, la gratuità dell’operazione può far presumere la sussistenza dell’animus donandi; tale requisito non può essere escluso da mere motivazioni soggettive del disponente o da documenti unilaterali esterni, se non si prova un diverso assetto negoziale valido ed efficace.
- Un preteso negozio fiduciario idoneo a escludere la donazione richiede la prova di un pactum fiduciae tra fiduciante e fiduciario; una semplice dichiarazione unilaterale del disponente, priva di valore pattizio, non è sufficiente a dimostrarlo.
- Il trasferimento diretto di somme di denaro da un conto a un altro, eseguito in forza di un ordine del disponente, integra una donazione tipica a esecuzione diretta e non una liberalità indiretta, con conseguente applicazione della forma dell’atto pubblico, salvo il modico valore.
- Le donazioni indirette ex art. 809 c.c. ricorrono solo quando l’arricchimento del beneficiario è il risultato mediato di un’operazione diversa dal contratto di donazione; non vi rientrano le attribuzioni che producono direttamente il passaggio di valori da un patrimonio all’altro.
- L’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale: richiede specifica indicazione dei documenti, prova della loro non altrimenti acquisibilità e una concreta utilità probatoria, non potendo essere utilizzato per esplorazioni generiche o per supplire al difetto di prova della parte.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile, in ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
- La rivalutazione della natura valida o invalida delle liberalità incide direttamente sulla formazione della massa ereditaria e sul calcolo delle quote di legittima, con possibili riflessi sull’azione di riduzione.
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