Cassazione Penale, Ordinanza n. 00608/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara nei confronti dell'imputato per un furto in abitazione, ritenendo attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva un unico motivo di vizio di motivazione, contestando l'attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla teste/persona offesa e richiamando presunte contraddizioni nelle sue dichiarazioni e nei riconoscimenti, che avrebbero dovuto rendere inattendibile l'identificazione dell'autore del fatto e determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logica e congrua, in quanto il riconoscimento era avvenuto a pochi giorni dal fatto, la teste aveva parlato con la persona entrata in casa e non vi era stata una descrizione difforme del ladro. La censura difensiva non si confrontava adeguatamente con tale motivazione, finendo per sollecitare un riesame del contenuto della prova non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui vi è stata conferma di responsabilità nei giudizi di merito, senza specifiche questioni di tipicità affrontate in sede di legittimità
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo di legittimità non si estende al riesame del contenuto della prova, poiché la valutazione del significato concreto degli elementi probatori spetta al giudice di merito; alla Corte è consentito solo verificare la logicità e la congruenza della motivazione.
- Una censura sull'attendibilità di una fonte dichiarativa è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi probatori, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione adottata dai giudici di merito.
- Il riconoscimento fotografico può essere ritenuto attendibile se avviene a breve distanza dal fatto e se la persona offesa ha avuto un contatto diretto con l'autore, circostanze che rafforzano la solidità dell'identificazione in assenza di descrizioni difformi del soggetto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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