Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11172/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 143, 292 e 180 c.p.p., sostenendo la nullità della ordinanza cautelare per omessa traduzione scritta in lingua conosciuta dall'indagata (alloglotta), atteso che la traduzione era stata resa solo oralmente in sede di convalida dell'arresto. La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 15069/2024) che afferma l'obbligo di traduzione dell'ordinanza nei confronti di soggetti alloglotti, deducendo la nullità in mancanza di tale traduzione scritta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse motivato congruamente: l'indagata, in sede di udienza di convalida, era stata assistita da un interprete, era stata messa a conoscenza degli elementi a suo carico, aveva reso la propria versione e le era stata data lettura dell'ordinanza; la difesa non ha indicato il concreto pregiudizio subito a causa della mancata traduzione scritta né quale effettivo vantaggio si sarebbe ottenuto dalla dichiarazione di nullità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sentenza delle Sezioni Unite richiamata attiene all'interrogatorio di garanzia (post misura) e non alla convalida dell'arresto (che precede la misura). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; infine disposizioni amministrative di trasmissione alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    imposto l'obbligo di forma scritta della traduzione degli atti per il soggetto alloglotto; la Corte ha ritenuto che la traduzione orale resa in udienza di convalida non sostituisse la traduzione scritta salvo i casi tassativi di urgenza disciplinati dalla normativa speciale.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla nullità degli atti processuali per carenza della traduzione: la Corte ha applicato il principio che la nullità invocata richiede la prova dell'interesse e del pregiudizio, non bastando la mera allegazione formale.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    citantato dalla difesa in relazione a questioni di forma e garanzia procedimentale; dal testo emerge che la Suprema Corte non ha ritenuto decisiva la sola allegazione di mancata traduzione scritta senza dimostrazione del pregiudizio.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    utilizzato dal Tribunale per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari (necessità della misura) in relazione al grave quadro indiziario per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice contestata (illeciti in materia di stupefacenti) che ha costituito il fatto-reato alla base della misura cautelare.

  • art. 51-bis comma 2 disp. att. c.p.p.

    art. 51 bis co. 2 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato come eccezione che consentirebbe la traduzione orale in presenza di urgenza o impossibilità di traduzione scritta e di decreto motivato; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso in esame.

  • Sezioni Unite, sent. n. 15069 del 26/10/2023 (cita 2024)

    Sez. U., n. 15069 del 26/10/2023

    la sentenza delle Sezioni Unite afferma che l'ordinanza di custodia cautelare è nulla nei confronti dell'indagato alloglotto ove emerga che non conosca l'italiano e non sia tradotta; tuttavia la Corte di legittimità ha chiarito che quella pronuncia riguarda l'interrogatorio di garanzia (post misura) e non l'udienza di convalida dell'arresto (preliminare alla misura) come nel caso esaminato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per irrogare l'onere, a carico della ricorrente, del versamento della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria a seguito della sentenza; norma di natura procedurale amministrativa.

Massime di principio

  • Se l'indagato alloglotto partecipa all'udienza di convalida con l'assistenza di un interprete e viene messo a conoscenza degli elementi di accusa e dell'ordinanza, la mancata traduzione scritta dell'ordinanza non determina automaticamente l'annullamento degli atti: occorre dimostrare il concreto pregiudizio.
  • Le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove emerga che l'indagato non conosce l'italiano, l'ordinanza non tradotta è nulla; tuttavia quella pronuncia si riferisce al contesto dell'interrogatorio di garanzia (dopo la misura) e non alla convalida dell'arresto (che precede la misura): la fattispecie concreta conta.
  • Per far valere la nullità di un atto processuale per mancata traduzione, il ricorrente deve indicare in modo specifico quale pregiudizio ha subito e quale vantaggio concreto conseguirebbe dalla declaratoria di nullità; la mera enunciazione formale della nullità è insufficiente.
  • L'eccezione prevista dall'art. 51-bis disp. att. (traduzione orale per urgenza) è applicabile solo se sussistono i presupposti di urgenza, impossibilità di traduzione scritta o decreto motivato: in assenza di tali presupposti la traduzione orale è inadeguata.
  • In fase di convalida dell'arresto è particolarmente importante documentare la presenza e la qualità dell'interpretazione e, se si ritiene necessaria, richiedere formalmente la traduzione scritta dell'ordinanza o un decreto motivato che giustifichi la traduzione orale.
  • Difensori e indagati dovrebbero, se possibile, indicare tempestivamente e con precisione gli elementi di pregiudizio derivanti da eventuali carenze nella traduzione per preservare la possibilità di impugnare efficacemente gli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.