Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui una contribuente aveva ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione di ruoli e cartelle esattoriali e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, poi distratte in favore del difensore antistatario. Poiché il pagamento non veniva effettuato tempestivamente, il difensore aveva promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 e ss. del d.lgs. 546/1992 per ottenere l'esecuzione del capo sulle spese. Nel corso del procedimento l'Amministrazione dichiarava di avere adempiuto. La Corte di giustizia tributaria regionale dichiarava cessata la materia del contendere, ma compensava le spese del giudizio di ottemperanza, ritenendo documentato il pagamento e la non imputabilità del ritardo. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. 546/1992 e vizio di motivazione: sosteneva che, dopo la riforma dell'art. 15 e alla luce del principio di soccombenza, la compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza era consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, insussistenti nel caso concreto; il semplice pagamento tardivo, intervenuto solo dopo l'introduzione dell'ottemperanza, non poteva giustificare la compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, indicando in motivazione le ragioni che eventualmente giustificano la compensazione; tali ragioni non possono essere desunte in modo generico dalla tardività del pagamento, né basta richiamare la non imputabilità del ritardo senza una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni o su un comportamento processuale idoneo a sorreggere la deroga. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza. Ha cassato la sentenza impugnata solo su tale capo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente alla regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di cassazione, attenendosi al principio secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione richiede una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni o sulle ragioni processuali che la giustificano. Restano quindi ferme la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'avvenuto pagamento, ma non la compensazione delle spese disposta dal giudice regionale.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    richiamato come base del giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione del capo sulle spese

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la cessazione della materia del contendere e per la regolazione delle spese del giudizio estinto

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    interpretato nel senso che la compensazione delle spese è ammessa solo nelle ipotesi previste dalla norma, con necessità di motivazione specifica quando si deroga al criterio della soccombenza

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione

  • art. 88 c.p.c.

    menzionato con riferimento al comportamento processuale conforme a lealtà, che può essere valutato ai fini della compensazione ma solo con adeguata esplicitazione delle ragioni

Massime di principio

  • In caso di cessazione della materia del contendere il giudice non è esonerato dal decidere sulle spese, ma deve farlo secondo una valutazione di soccombenza virtuale, avendo riguardo alle ragioni originariamente dedotte dalle parti.
  • La compensazione totale o parziale delle spese è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e specifico le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, o le diverse ragioni processuali rilevanti, non potendo bastare formule generiche o richiami apodittici alla non imputabilità del ritardo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il pagamento tardivo dell'obbligazione non esclude di per sé la regolazione delle spese a carico dell'Amministrazione, potendo semmai rilevare solo ai fini della valutazione della soccombenza virtuale e della motivazione sulla compensazione.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., la nozione di gravi ed eccezionali ragioni non è limitata alle ipotesi tipizzate di soccombenza reciproca, ma resta comunque necessaria una motivazione puntuale che ne consenta il controllo in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.