Cassazione Penale, Sentenza n. 44818/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Aschiero ha impugnato per cassazione la riforma parziale della sentenza di primo grado, deducendo violazione di legge ed errori di motivazione in relazione al capo di ricettazione (momento consumativo non indicato, incertezza della contestazione in forma alternativa, vizio motivazionale su elemento soggettivo e attendibilità delle prove testimoniali, mancata derubricazione, applicazione della recidiva e determinazione della pena nei massimi). Paglialonga ha dedotto carenza e vizio logico di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha motivato richiamando la "doppia conforme" (concordanza di prima e seconda motivazione), l'adeguatezza e la coerenza della motivazione della Corte di appello, e l'inammissibilità di censure che si limitano a riproporre valutazioni di merito già esaminate. Ha altresì esaminato e respinto, con richiami giurisprudenziali, i profili relativi alla qualificazione del fatto, alla credibilità delle spiegazioni difensive, alla recidiva e alla determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per giustificare il richiamo sintetico dei motivi in cassazione e limitare la riproduzione integrale dei motivi di appello nei limiti necessari alla decisione.
Richiamato per la sostituzione del difensore in udienza; non rilevante ai fini del merito ma richiamato negli atti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per definire i vizi di motivazione censurabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva escluda la sussistenza di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità tali da consentire il sindacato di legittimità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi generici o mancanti di correlazione con la motivazione impugnata; sottolinea il requisito di specificità delle doglianze.
Norma sulla ricettazione: nel caso è stata utilizzata per la qualificazione del fatto nei confronti di Paglialonga (derubricazione) o per richiamare i criteri di valutazione della condotta di detenzione di cose provenienti da reato.
Richiamato dalla difesa in ordine alla possibile derubricazione; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito escluda la derubricazione invocata.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, purché motivata e non arbitraria.
Massime di principio
- Se la motivazione della Corte d'appello è aderente e concorde rispetto a quella di primo grado (cosiddetta "doppia conforme"), in cassazione risulta difficoltoso ottenere riesame: la Suprema Corte richiede che le censure evidenzino vizi di motivazione chiari, non semplici alternative di lettura del merito.
- Non sono ammissibili motivi generici o che ripropongono pedissequamente le stesse argomentazioni già respinte in Appello: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare nette contraddizioni o manifesta illogicità.
- In tema di ricettazione, il semplice possesso di cose provento di furto può integrare il reato se l'imputato non fornisce una spiegazione credibile sull'origine; la valutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti in continuazione e la valutazione delle attenuanti/aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se emerge un ragionamento illogico o arbitrario.
- Per impugnare con successo la motivazione in cassazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità, una contraddizione interna o un'omissione decisiva, non una diversa valutazione del materiale probatorio.
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