Cassazione Penale, Sentenza n. 40558/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 12/10/2021 che confermava la condanna per concorso nella detenzione e cessione di cocaina e hashish. Il ricorrente contestava: a) vizi della motivazione e errata valutazione delle dichiarazioni dei compratori (sostenendo di non essere autore delle cessioni né utilizzatore delle utenze, ma presente solo marginalmente); b) errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 114 c.p. (a proposito dell'aumento di pena per continuazione); c) eccessivo aumento di pena di tre anni per continuazione interna e rigetto delle attenuanti generiche nonostante la giovane età e l'avvio di un'attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità (tentativo di revisione del fatto e delle prove). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato e confutato puntualmente le obiezioni difensive, fondando la condanna su dichiarazioni dei cessionari, identificazioni fotografiche, analisi tecniche delle sostanze e traffico telefonico. Ha giudicato congrua la negazione delle attenuanti generiche e l'aumento per continuazione, considerata la gravità, la reiterazione delle condotte per quasi due anni, l'organizzazione professionale delle cessioni e l'esistenza di precedenti penali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (comma finale), art. 110 c.p.
Le norme sono richiamate quali disposizioni penali rilevanti per la configurazione del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso dell'imputato nelle cessioni, applicando le regole sulla partecipazione al reato.
art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Queste disposizioni sul controllo degli stupefacenti sono state ritenute violate dall'imputato per la detenzione e cessione di cocaina e hashish; la Corte ha fondato la condanna sulle risultanze tecniche e testimoniali in relazione a tali fattispecie.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata dalla difesa per censurare l'applicazione della legge penale, la norma è stata comunque ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito, che hanno motivato il rigetto delle doglianze in tema di responsabilità e misura della pena.
Richiamato in relazione alle censure sull'aumento di pena per continuazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'aumento di tre anni operato in sede di merito fosse adeguatamente motivato e compatibile con l'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito.
Principio processuale: divieto di sindacato in facto da parte della Corte di Cassazione (valutazione delle prove e fatto)
La Suprema Corte ha applicato il principio per cui non è consentito in sede di legittimità riesaminare le valutazioni di fatto e le prove (seppure contestate in modo generico), dichiarando il ricorso inammissibile per motivi non consentiti che sollecitano una rivisitazione fattuale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o dei fatti già valutati dai giudici di merito; occorre dedurre vizi di diritto o mancanze argomentative specifiche e non generiche.
- Quando la decisione di merito espone una catena motivazionale chiara, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, la Cassazione dichiara inammissibili le doglianze che non individuano passaggi specifici che la invalidino.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o la riduzione per continuazione occorre che il ricorrente dimostri concretamente che i giudici di merito non hanno considerato elementi rilevanti o abbiano travisato gravemente le risultanze probatorie; la sola enunciazione di circostanze favorevoli (giovane età, lavoro) senza puntuale criticità motivazionale è insufficiente.
- Le prove indiziarie convergenti (dichiarazioni dei compratori, identificazioni fotografiche, analisi tecniche delle sostanze e riscontri del traffico telefonico) possono legittimare una condanna anche in assenza di confessione, purché i giudici motivino la coerenza e la persistenza dell'impianto probatorio.
- Chi impugna deve mirare a dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione (contraddizioni, lacune argomentative, omissioni) per superare il limite dell'inammissibilità per revisione del fatto.
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