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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40558/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 12/10/2021 che confermava la condanna per concorso nella detenzione e cessione di cocaina e hashish. Il ricorrente contestava: a) vizi della motivazione e errata valutazione delle dichiarazioni dei compratori (sostenendo di non essere autore delle cessioni né utilizzatore delle utenze, ma presente solo marginalmente); b) errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 114 c.p. (a proposito dell'aumento di pena per continuazione); c) eccessivo aumento di pena di tre anni per continuazione interna e rigetto delle attenuanti generiche nonostante la giovane età e l'avvio di un'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità (tentativo di revisione del fatto e delle prove). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato e confutato puntualmente le obiezioni difensive, fondando la condanna su dichiarazioni dei cessionari, identificazioni fotografiche, analisi tecniche delle sostanze e traffico telefonico. Ha giudicato congrua la negazione delle attenuanti generiche e l'aumento per continuazione, considerata la gravità, la reiterazione delle condotte per quasi due anni, l'organizzazione professionale delle cessioni e l'esistenza di precedenti penali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (comma finale), art. 110 c.p.

    Le norme sono richiamate quali disposizioni penali rilevanti per la configurazione del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso dell'imputato nelle cessioni, applicando le regole sulla partecipazione al reato.

  • art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Queste disposizioni sul controllo degli stupefacenti sono state ritenute violate dall'imputato per la detenzione e cessione di cocaina e hashish; la Corte ha fondato la condanna sulle risultanze tecniche e testimoniali in relazione a tali fattispecie.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata dalla difesa per censurare l'applicazione della legge penale, la norma è stata comunque ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito, che hanno motivato il rigetto delle doglianze in tema di responsabilità e misura della pena.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato in relazione alle censure sull'aumento di pena per continuazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'aumento di tre anni operato in sede di merito fosse adeguatamente motivato e compatibile con l'esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito.

  • Principio processuale: divieto di sindacato in facto da parte della Corte di Cassazione (valutazione delle prove e fatto)

    La Suprema Corte ha applicato il principio per cui non è consentito in sede di legittimità riesaminare le valutazioni di fatto e le prove (seppure contestate in modo generico), dichiarando il ricorso inammissibile per motivi non consentiti che sollecitano una rivisitazione fattuale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o dei fatti già valutati dai giudici di merito; occorre dedurre vizi di diritto o mancanze argomentative specifiche e non generiche.
  • Quando la decisione di merito espone una catena motivazionale chiara, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, la Cassazione dichiara inammissibili le doglianze che non individuano passaggi specifici che la invalidino.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o la riduzione per continuazione occorre che il ricorrente dimostri concretamente che i giudici di merito non hanno considerato elementi rilevanti o abbiano travisato gravemente le risultanze probatorie; la sola enunciazione di circostanze favorevoli (giovane età, lavoro) senza puntuale criticità motivazionale è insufficiente.
  • Le prove indiziarie convergenti (dichiarazioni dei compratori, identificazioni fotografiche, analisi tecniche delle sostanze e riscontri del traffico telefonico) possono legittimare una condanna anche in assenza di confessione, purché i giudici motivino la coerenza e la persistenza dell'impianto probatorio.
  • Chi impugna deve mirare a dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione (contraddizioni, lacune argomentative, omissioni) per superare il limite dell'inammissibilità per revisione del fatto.

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