Ordinanza n. 1356/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e graduatoria finale della procedura per il finanziamento di interventi di videosorveglianza, nella parte relativa all’esclusione della domanda presentata congiuntamente da due Comuni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda era stata presentata congiuntamente a un altro Comune, prospettando l’associazione tra enti locali ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. In sede cautelare il Comune ha sostenuto che, ai fini della partecipazione alla procedura, fosse sufficiente la volontà futura di sottoscrivere la convenzione prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, senza che essa dovesse essere già perfezionata al momento della presentazione della domanda. Il giudizio cautelare riguarda quindi l’interpretazione degli artt. 1, comma 2, lett. q), e 2, comma 1, del D.M. 27 dicembre 2024, nonché la rilevanza della convenzione tra Comuni quale requisito di partecipazione alla procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, il Comune ricorrente non risultava aver già sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, la convenzione con l’altro Comune richiesta dagli artt. 1, comma 2, lett. q), e 2, comma 1, del D.M. 27 dicembre 2024. Il giudice ha escluso che il decreto ministeriale consentisse di partecipare sulla base della mera intenzione futura di stipulare la convenzione. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente anche con l’art. 6, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, che attribuiva ulteriori 10 punti alle domande presentate avvalendosi dell’associazione di Comuni, indipendentemente dalla fascia demografica: ciò presupponeva l’effettiva sussistenza dell’associazione e non una futura eventuale costituzione. Non ravvisando quindi uno degli elementi necessari per la concessione della tutela cautelare, il TAR ha negato la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1, comma 2, lett. q), e 2, comma 1, D.M. 27 dicembre 2024
Le disposizioni sono state interpretate nel senso che la partecipazione associata alla procedura presupponeva l’avvenuta sottoscrizione della convenzione tra Comuni al momento della presentazione della domanda.
art. 6, comma 1, lett. c), D.M. 27 dicembre 2024
avvalendosi “dell’associazione di comuni”
La previsione dell’attribuzione di ulteriori 10 punti alle domande presentate mediante associazione di Comuni conferma, secondo il TAR, che l’associazione dovesse essere effettivamente esistente e non soltanto programmata.
La convenzione tra Comuni costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale deve essere formalizzata l’associazione rilevante ai fini della procedura.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce del requisito del fumus boni iuris; il TAR lo ha ritenuto insussistente.
Massime di principio
- Quando una disciplina di finanziamento pubblico consente la partecipazione associata di più Comuni e richiama una convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, la convenzione deve essere già stata sottoscritta al momento della presentazione della domanda se il bando non prevede espressamente la sufficienza di un impegno o di una volontà futura.
- La previsione di un punteggio aggiuntivo per le domande presentate da un’associazione di Comuni può costituire elemento interpretativo nel senso che l’associazione debba essere già formalmente esistente al momento della domanda, non potendo essere sostituita dalla mera intenzione di costituirla successivamente.
- In sede cautelare, l’assenza di un requisito di partecipazione previsto dalla disciplina della procedura esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia dell’esclusione o della graduatoria.
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