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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12811/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'erede di un socio ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il diniego di accoglimento della doglianza relativa alla mancata osservanza del contraddittorio endoprocedimentale. La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato a una società di persone per maggiori ricavi non contabilizzati, con successive riprese anche verso i soci per la quota di partecipazione, tra cui il dante causa della ricorrente. Nel ricorso si deduceva violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la verifica si fosse conclusa senza processo verbale di chiusura delle operazioni e che, essendo l'accertamento a tavolino e riguardando anche IVA, fosse necessaria la prova della lesione del contraddittorio; si aggiungeva che nel successivo accertamento con adesione alcuni documenti erano stati prodotti e l'Ufficio aveva ridotto in autotutela la pretesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell'atto, è obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati e, comunque, richiede che il contribuente indichi specificamente le difese che avrebbe potuto svolgere; fuori da tale ambito, e per il periodo anteriore all'introduzione dell'art. 6-bis L. n. 212/2000, non esiste un obbligo sanzionabile generalizzato. Inoltre, anche quando l'accertamento societario riguardi ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, non si estende automaticamente al socio, perché la posizione del socio è autonoma rispetto a quella della società, pur essendo l'accertamento societario il presupposto per quello nei confronti del socio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio e il correlato contraddittorio endoprocedimentale non operano automaticamente in ogni accertamento; la loro violazione è sanzionabile, secondo la giurisprudenza richiamata, solo nei limiti dei tributi armonizzati e con allegazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere.

  • art. 6-bis L. n. 212/2000

    La disciplina del contraddittorio preventivo introdotta successivamente non è applicabile ai fatti di causa per ragioni temporali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale base del procedimento camerale e della proposta di definizione anticipata, nonché per il regime delle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Ulteriore base normativa per la condanna a somma aggiuntiva liquidata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce, prima dell'introduzione dell'art. 6-bis L. n. 212/2000, un obbligo generalizzato e sanzionato con nullità per ogni tipologia di accertamento; fuori dai tributi armonizzati, la sua omissione non è di per sé invalidante.
  • Nei giudizi tributari sul contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve indicare in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, non essendo sufficiente una contestazione astratta o meramente formale.
  • L'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone per ricavi non contabilizzati non estende automaticamente al socio le garanzie procedimentali previste per la società, poiché la posizione del socio è autonoma, pur essendo l'accertamento societario il presupposto di quello personale.
  • La mera circostanza che l'accertamento societario tocchi anche l'IVA non basta, da sola, a trasferire al socio il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, se la pretesa verso il socio deriva da una distinta posizione soggettiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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