Cassazione Penale, Sentenza n. 22255/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/12/2023 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva invece riconosciuto la detenzione domiciliare. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47 legge 26/7/1975 n.354 e censurava l'uso, ai fini del giudizio prognostico, di fatti non definiti processualmente (in particolare il sequestro del 16/07/2022 e la denuncia per detenzione di stupefacenti), sostenendo che elementi provvisori non potevano essere valutati alla stregua di certezze ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione del Tribunale di sorveglianza che aveva formulato un giudizio prognostico negativo sulla personalità criminale della ricorrente, anche alla luce dell'elevato disvalore del titolo esecutivo e del fatto che la ricorrente, durante gli arresti domiciliari esecutivi, era rimasta in stretta contiguità con l'ambiente dello spaccio (sequestro di 10 dosi di cocaina e 740 euro). La Corte ha ritenuto che tali elementi, pur relativi a procedimento pendente, avessero valore sintomatico e potessero legittimamente concorrere al rigetto dell'affidamento. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato correttamente un giudizio prognostico, esigente di elementi positivi di rieducazione e dell'assenza di indicatori di pericolo di recidiva.
art. 27, terzo comma, Costituzione
La ricorrente sosteneva che non si potessero usare elementi probatori provvisori; la Corte ha invece precisato che la pendenza di un procedimento non esclude la valutazione dei comportamenti emersi se questi hanno valore sintomatico della personalità criminale e rilevanza prognostica.
art. 656, comma 10, codice di procedura penale
Riferito in relazione al regime degli arresti domiciliari esecutivi applicati alla ricorrente; i comportamenti tenuti durante tale regime costituiscono dati utili per la valutazione prognostica del percorso rieducativo.
Cass. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Richiamato per il principio che la valutazione del percorso rieducativo richiede l'esame dei comportamenti successivi alla condanna e la ricerca di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole.
Cass. Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano)
Citate le pronunce di legittimità per confermare che il giudizio prognostico deve valutare sia i comportamenti antecedenti sia quelli posteriori alla condanna.
Cass. Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo)
Ulteriore richiamo a orientamenti consolidati che impongono un esame complessivo del processo rieducativo e dei comportamenti come fondamento per l'ammissione ai benefici penitenziari.
Massime di principio
- Per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale è necessario un giudizio prognostico positivo basato su elementi concreti di rieducazione; la mera richiesta non è sufficiente.
- I comportamenti tenuti dopo la condanna, compresi quelli emersi durante misure alternative come gli arresti domiciliari, possono essere legittimamente considerati nel valutare la probabilità di recidiva.
- La pendenza di un procedimento penale non impedisce automaticamente l'utilizzo dei fatti emergenti in quel procedimento ai fini della valutazione prognostica, se tali fatti sono sintomatici della personalità criminale.
- La gravità e il disvalore del titolo esecutivo incidono sulla valutazione della percorribilità di misure alternative: reati o condotte con elevato disvalore rendono più difficile ottenere benefici penitenziari.
- La prova di mantenuta contiguità con ambienti delittuosi o di comportamenti attivi nello spaccio costituisce un forte elemento contrario alla concessione dell'affidamento in prova e giustifica il rigetto motivato e la condanna alle spese.
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