Cassazione Penale, Sentenza n. 36537/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Venezia aveva revocato l’ammissione alla messa alla prova e dichiarato esecutivo il decreto penale opposto. L’imputato ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 461, 464-bis e 464-octies c.p.p., sostenendo che la revoca, pur adottabile d’ufficio, richiede un’udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p., con previo avviso alle parti e alla persona offesa, specificamente finalizzato alla valutazione dei presupposti della revoca. In concreto, l’udienza del 10 luglio 2025 era stata fissata in seguito a un rinvio richiesto dalla difesa, non per discutere la revoca; in quella sede, acquisita una nota dell’UEPE di Venezia sull’impossibilità di redigere il programma di trattamento, la difesa chiese un ulteriore rinvio e il pubblico ministero la revoca. Il giudice revocò l’ammissione rilevando che l’imputato non aveva dato prova di volersi rapportare con l’UEPE. Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 461 c.p.p. per avere il giudice dichiarato esecutivo il decreto penale dopo la revoca della messa alla prova. Il testo non indica il reato oggetto del decreto penale né la pena irrogata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ai sensi dell’art. 464-octies, comma 2, c.p.p., la revoca dell’ordinanza di messa alla prova deve essere preceduta da un’udienza camerale partecipata, fissata specificamente per valutare i presupposti della revoca, con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. Non è sufficiente un’udienza fissata per una diversa finalità, perché le parti devono poter interloquire consapevolmente sulla questione. Nel caso concreto, l’udienza del 10 luglio 2025 non era stata fissata per la revoca e il contraddittorio richiesto non si era svolto; la revoca è quindi illegittima, indipendentemente dalla circostanza che non risultasse chiaro dagli atti se l’ordinanza di ammissione fosse stata effettivamente adottata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 464-octies, comma 2, c.p.p.
Il comma 2 dell’art. 464-octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
La revoca dell’ammissione alla messa alla prova richiede un’udienza camerale partecipata appositamente fissata per valutare i presupposti della revoca, con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano ovvero all'esito di una udienza fissata ma, come nella specie, per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168-quater cod. pen.
L’udienza camerale deve consentire alle parti di partecipare al contraddittorio conoscendo la specifica questione della revoca; non è sufficiente un’udienza convocata per una finalità diversa.
Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano ovvero all'esito di una udienza fissata ma, come nella specie, per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168-quater cod. pen.
La valutazione dei presupposti della revoca della messa alla prova deve svolgersi nel contraddittorio camerale, mediante udienza specificamente finalizzata e previo avviso alle parti.
La Corte non espone una specifica interpretazione dell’art. 461 c.p.p.; il motivo relativo alla dichiarazione di esecutività del decreto penale è dichiarato assorbito.
La questione concernente la dichiarazione di esecutività del decreto penale non è stata decisa nel merito, essendo il relativo motivo assorbito.
La Corte non espone una specifica interpretazione dell’art. 464-bis c.p.p.; la disposizione è richiamata nella formulazione del motivo di ricorso.
La norma è menzionata nel motivo, ma la Corte non ne ricava una regola interpretativa autonoma.
Massime di principio
- La revoca dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova non può essere disposta de plano: è necessaria un’udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
- L’udienza deve essere specificamente fissata per valutare i presupposti della revoca; non è sufficiente che la revoca sia pronunciata durante un’udienza convocata per una diversa finalità, anche se le parti sono presenti, quando non siano state previamente poste in condizione di interloquire consapevolmente sulla questione.
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