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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21264/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da rapporti relativi a prenotazioni/assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale in Roma. Alcuni prenotatari avevano convenuto le cooperative edilizie chiedendo, da un lato, la pronuncia ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento degli immobili e, dall'altro, la restituzione di quanto versato in eccedenza ai sensi dell'art. 2041 c.c., sostenendo che fosse stato richiesto un prezzo superiore a quello massimo convenzionalmente e normativamente dovuto. Le cooperative avevano resistito, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e proponendo riconvenzionalmente la condanna degli attori, ritenuti inadempienti ed esclusi, al rilascio delle unità abitative e al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo. Il Tribunale aveva respinto le domande ex art. 2932 c.c. con sentenza parziale, affermando il venir meno della qualità di soci degli attori, e poi, nella fase successiva, aveva affrontato le domande risarcitorie delle cooperative. In appello, gli originari attori contestavano: la pretesa inammissibilità delle loro ulteriori difese e domande restitutorie; la ritenuta irrilevanza delle vicende amministrative sopravvenute, compresa la delibera comunale di parziale decadenza e riacquisizione degli alloggi al patrimonio pubblico; l'inammissibilità per difetto di specificità del motivo di appello con cui avevano censurato la CTU e la mancata applicazione dell'art. 14 della convenzione sul prezzo massimo di cessione; la condanna al pagamento delle indennità di occupazione e delle spese di lite. Il ricorso per cassazione riproponeva, in sostanza, tali doglianze sotto i profili della violazione dell'art. 115 c.p.c., della motivazione apparente o omessa, dell'omesso esame di fatti decisivi, nonché della violazione delle norme sulle spese e del DM n. 55/2014. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato derivante dalla sentenza parziale di primo grado che aveva definitivamente respinto le domande ex art. 2932 c.c. e, di riflesso, rendeva inammissibili le domande restitutorie e priva di rilievo l'ulteriore approfondimento sul prezzo di cessione; ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., poiché i ricorrenti si erano limitati a riproporre la propria tesi sul criterio convenzionale senza confrontarsi davvero con il decisum di primo grado; infine ha giudicato infondati i rilievi sulle spese, sia quanto allo scaglione applicato sia quanto alla compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. È stata altresì rilevata l'irrilevanza, nel giudizio di legittimità, della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa e la formazione del giudicato sulla declaratoria di inammissibilità dell'intervento di Roma Capitale, che non aveva proposto ricorso autonomo su quel punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di una delle cooperative, ha escluso la legittimazione processuale di Roma Capitale nel giudizio di legittimità per mancata impugnazione della declaratoria di inammissibilità del suo intervento in appello, e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha giudicato inammissibili o infondate le censure dei ricorrenti perché non coglievano la ratio decidendi: la decisione di merito poggiava sul giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva che aveva respinto le domande ex art. 2932 c.c., delimitando il thema decidendum residuo e rendendo non esaminabili le domande restitutorie e le pretese di riesame del prezzo massimo di cessione; ha inoltre confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto di specificità e della regolazione delle spese. I ricorrenti e Roma Capitale sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, una volta definitivamente respinta con sentenza parziale passata in giudicato, delimita l'oggetto del giudizio residuo e preclude la riproposizione delle domande restitutorie correlate.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come base della domanda di restituzione dell'asserito indebito, ma la relativa pretesa è stata ritenuta inammissibile o comunque assorbita dal giudicato formatosi sulla domanda ex art. 2932 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo nei ristretti casi di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà, non per insufficienza o per una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata; la mera riproposizione della tesi di parte, senza confutazione del decisum, giustifica la declaratoria di inammissibilità del motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    oltre i termini di cui all'art. 183 co. VI n.1 c.p.c.

    Le domande nuove o tardivamente introdotte oltre i termini processuali sono inammissibili.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa ai presupposti legali e alla valutazione del giudice di merito; in assenza di soccombenza reciproca o di specifici giusti motivi, la compensazione non è dovuta.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi nella mescolanza indistinta di violazione di legge e vizio motivazionale se le censure non sono chiaramente scindibili; il vizio di cui al n. 5 concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di decisioni di merito conformi, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 è precluso secondo il regime del c.d. doppia conforme, nei limiti applicabili ratione temporis.

  • D.M. n. 55/2014

    Ai fini della liquidazione delle spese, rileva il valore effettivo della controversia desumibile dalle domande e dall'accertato, non l'indicazione difensiva di parte; lo scaglione applicato dalla Corte d'appello è stato ritenuto corretto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 404 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che il Comune potesse vantare, nel caso concreto, un autonomo diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione tale da legittimarlo a un diverso rimedio impugnatorio.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti del potere officioso; non è invece denunciabile come violazione di legge la mera critica alla valutazione comparativa delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è oggi circoscritto al minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non la motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di documenti, argomentazioni difensive o elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato.
  • Quando una sentenza parziale passa in giudicato, essa delimita il thema decidendum residuo e impedisce la riproposizione, in fasi successive, di domande o questioni logicamente dipendenti dal capo ormai definitivo.
  • L'appello è inammissibile quando non contenga una critica specifica e puntuale alla ratio della decisione di primo grado, ma si risolva nella mera ripetizione della tesi già sostenuta in prime cure.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va desunto dall'effettivo contenuto economico della lite, comprendendo le domande e l'accertato, non dalla mera indicazione formulata dalla parte.
  • In presenza di pronunce conformi di primo e secondo grado, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ulteriormente compresso secondo la disciplina della doppia conforme, nei limiti in cui essa risulti applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta liquidazione o procedura concorsuale di una parte non determina automaticamente l'interruzione del processo, che resta governato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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