Cassazione Penale, Sentenza n. 30790/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, ex art. 309 c.p.p., aveva confermato nei loro confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora per un episodio di tentato furto aggravato procedibile a querela. Sostenevano, con due motivi, che il giudice del riesame non avesse valorizzato, ai fini della prognosi sull'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 162-ter c.p., il vaglia postale inviato dal difensore per conto di entrambe; inoltre contestavano che il Tribunale avesse escluso la causa estintiva in ragione dei precedenti penali, affermando che l'art. 162-ter c.p. ha natura soggettiva, non prevede limiti numerici espressi e non richiede l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur potendo in astratto il giudice cautelare considerare una condotta riparatoria nella fase delle indagini e anticipare in via prognostica la valutazione sull'art. 162-ter c.p., nel caso concreto mancavano elementi minimi e specifici per ricondurre con sufficiente probabilità l'offerta risarcitoria alla volontà di entrambe le imputate. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché il Tribunale non aveva negato l'operatività dell'art. 162-ter c.p. per i precedenti penali, ma aveva semplicemente valutato quei precedenti nella distinta sede della permanenza delle esigenze cautelari, con argomentazione quindi non confutata dal ricorso. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
disciplina il riesame cautelare dell'ordinanza applicativa della misura; il provvedimento impugnato è stato emesso in tale sede.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso.
la causa di non punibilità per condotte riparatorie può essere valutata, in linea di principio, anche in fase cautelare, ma richiede elementi concreti e specifici che rendano probabile la futura declaratoria di estinzione; la condotta deve essere riferibile al singolo imputato e non si estende ai concorrenti.
può consentire al giudice cautelare una prognosi sulla possibile operatività di cause estintive, ma senza sostituirsi al giudizio definitivo e sulla base di dati concreti e oggettivamente verificabili.
la causa estintiva per condotte riparatorie produce effetto solo nei confronti del soggetto cui la condotta è riferibile.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza intervento delle parti, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
base normativa per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. può essere valutata anche in sede cautelare, ma solo in chiave prognostica e non come accertamento definitivo.
- Per ritenere almeno probabile la futura operatività dell'art. 162-ter c.p. occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino l'effettiva riferibilità della riparazione al singolo indagato e la sua volontà risarcitoria.
- La condotta riparatoria, per produrre effetti estintivi, non può essere valorizzata in modo generico o presuntivo: il mero richiamo al procedimento che coinvolge più imputati non basta a provarne l'imputabilità a ciascuno.
- La causa di estinzione per condotte riparatorie ha natura soggettiva e non si estende automaticamente ai concorrenti nel reato.
- L'eventuale presenza di precedenti penali può essere considerata ai fini delle esigenze cautelari, ma non equivale di per sé a negare l'applicabilità dell'art. 162-ter c.p.; occorre distinguere il giudizio sulla riparazione da quello sulla permanenza della misura cautelare.
- Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato e attribuisce al giudice una decisione che questi non ha effettivamente adottato.
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