Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che, nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha condannato l'imputato anche per il reato di bancarotta semplice (capo B) nonostante tale reato si fosse estinto per prescrizione prima della pronuncia d'appello; il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 161 c.p. (nonché del principio secondo cui la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e personale), sostenendo che la mera accettazione del concordato o l'inclusione del reato nel calcolo della pena non possono essere considerate rinuncia alla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha affermato che la richiesta di concordato in appello e l'inclusione nel calcolo della pena della quota relativa a un reato già prescritto non equivalgono a rinuncia alla prescrizione. Ha ribadito che la rinuncia alla prescrizione è un atto "personalissimo" che richiede forma espressa (art. 157, comma 7, c.p.) e può essere effettuata solo dall'imputato o tramite procuratore speciale. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto fondato e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato indicato nel capo di imputazione relativo alla bancarotta (capo 217 I.fall.) perché estinto per prescrizione; è stata altresì annullata senza rinvio la restante parte della sentenza e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Firenze per le ulteriori determinazioni (rinegoziazione dell'accordo sulle pene per i reati residui o prosecuzione del giudizio d'appello nei modi ordinari).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il concordato sulla pena in appello; la Corte ha chiarito che la formulazione di una richiesta di concordato ai sensi di tale articolo non comporta, di per sé, rinuncia alla prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando questa si è verificata; la Corte ha ribadito che il giudice d'appello doveva dichiarare l'estinzione del reato prescrittosi prima della sua decisione.

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Stabilisce che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa; la Corte ha interpretato questa norma nel senso che la rinuncia è atto personalissimo che deve essere manifestato espressamente dall'imputato o tramite procuratore speciale e non può essere desunto per equivalenza da atti processuali diversi.

  • art. 81 cod. pen. (cpv.)

    Riguarda il cumulo/quantificazione della pena per reati in continuazione; la Corte ha precisato che l'inclusione, nel calcolo ex art. 81 c.p., della quota relativa a un reato già estinto per prescrizione non vale come rinuncia alla prescrizione.

  • art. 217 l.fall. (capo di imputazione richiamato)

    Indica il reato di bancarotta cui si riferiva il capo B; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione tale reato nella sentenza impugnata.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito che la richiesta di concordato in appello non costituisce rinuncia alla prescrizione e che l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione nella sentenza di concordato è deducibile in Cassazione.

  • Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016 (Piergotti)

    Giurisprudenza richiamata che afferma l'obbligo di forma espressa per la rinuncia alla prescrizione anche nell'ambito del patteggiamento; principio ribadito e confermato dalla Corte nel caso di specie.

  • Sez. 1, n. 51169 del 11/6/2018 (Porrà)

    Precedente che conferma l'insussistenza di una rinuncia implicita alla prescrizione mediante atti diversi dall'espressa manifestazione di volontà dell'imputato.

  • Sez. 5, n. 33266 del 9/5/2023 (Pane)

    Decisione che chiarisce il caso opposto: se la rinuncia ai motivi di appello è stata effettuata espressamente tramite procuratore speciale e ha riguardato anche il motivo relativo alla prescrizione, tale rinuncia è valida e rende inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la prescrizione.

  • Sez. 6, n. 41461 del 12/9/2019 (Baglio) e Sez. 6, n. 16192 del 16/3/2021 (Di Maria)

    Giurisprudenza citata in tema di effetti sulla quantificazione della pena quando cade una delle fattispecie incluse nell'accordo complessivo; la Corte ha disposto che l'annullamento di parte dell'accordo comporta la necessità di rinegoziazione dell'accordo complessivo o di proseguire il giudizio d'appello.

Massime di principio

  • La mera presentazione o accoglimento di un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) o l'inclusione di un reato nel calcolo della pena non implicano automaticamente rinuncia alla prescrizione: la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa e personale (art. 157, co. 7 c.p.).
  • Se la prescrizione di un reato si è verificata prima della pronuncia, il giudice è tenuto a dichiararne l'estinzione ex art. 129 c.p.p.; l'omessa dichiarazione è deducibile in Cassazione.
  • La rinuncia alla prescrizione è un atto "personalissimo": può essere manifestata dall'imputato personalmente o, solo, mediante procuratore speciale; non è surrogabile dalla mera attività del difensore ordinario o da atti processuali generici.
  • Quando viene annullata la parte di una sentenza che ha formato oggetto di un accordo complessivo sulla pena perché un reato è estinto per prescrizione, l'accordo complessivo cade e le parti devono rinegoziarlo o proseguire il giudizio secondo le forme ordinarie.
  • Se in un caso analogo la difesa non ha espressamente rinunciato alla prescrizione, si può ottenere in Cassazione l'annullamento della pronuncia che ha omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.