Cassazione Civile, Ordinanza n. 05895/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro e imposte ipocatastali emesso in conseguenza della registrazione di una sentenza civile che aveva accertato l'usucapione di alcuni lotti di terreno. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, di non essere tenuto a sopportare integralmente il tributo perché, nei rapporti interni tra coobbligati, l'onere avrebbe dovuto gravare solo sul soggetto in favore del quale l'usucapione era stata accertata, richiamando l'art. 1298 c.c. La CTR aveva accolto questa tesi e annullato l'avviso nei suoi confronti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1298 c.c., per avere il giudice di merito trasposto nei rapporti esterni con l'Erario una regola dettata soltanto per la ripartizione interna della solidarietà passiva tra coobbligati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza che accerta l'usucapione. Ha quindi chiarito che l'art. 1298 c.c. opera soltanto nei rapporti interni tra coobbligati e non può incidere sul credito dell'Erario, che resta azionabile verso ciascuno dei debitori solidali per l'intero. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il resistente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro; la regola di solidarietà vale nei rapporti esterni verso l'Erario e consente all'amministrazione di rivolgersi a ciascun coobbligato per l'intero.
art. 8, nota II-bis, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le sentenze che accertano l'avvenuta usucapione sono equiparate agli atti di trasferimento a titolo oneroso ai fini dell'imposta di registro.
La disciplina della ripartizione interna dell'obbligazione solidale opera solo nei rapporti tra i coobbligati e non può limitare il credito dell'amministrazione finanziaria verso i singoli debitori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza che accerta l'usucapione, tutte le parti del giudizio presupposto sono solidalmente obbligate verso l'Erario al pagamento dell'intero tributo.
- La disciplina dei rapporti interni tra coobbligati, compresa quella dell'art. 1298 c.c., non può essere opposta all'amministrazione finanziaria per ridurre o escludere la solidarietà prevista dalla legge nei rapporti esterni.
- Quando una sentenza dichiara l'usucapione di un bene, la relativa imposizione fiscale segue la regola generale della solidarietà passiva delle parti processuali, salvo eventuale regresso tra coobbligati secondo i loro rapporti interni.
- L'eventuale interesse esclusivo di uno dei soggetti all'acquisto per usucapione rileva solo nella ripartizione interna dell'onere tributario, non nei confronti dell'ente impositore.
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