Cassazione Penale, Ordinanza n. 34268/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo una errata valutazione dei requisiti per l'ammissione al beneficio. La Corte rileva però che il motivo è aspecifico e non consentito. Nel merito, richiama il principio secondo cui la sospensione con messa alla prova richiede un duplice giudizio discrezionale: idoneità del programma di trattamento e prognosi favorevole sull'astensione da ulteriori reati, valutati alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p.; se il giudice formula una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, non è tenuto a esaminare anche il programma di trattamento. Il tribunale aveva negato il beneficio valorizzando la personalità negativa del condannato e la conseguente impossibilità di una prognosi favorevole.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
art. 464-quater, comma 3, c.p.p.
La sospensione è disposta solo se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Fornisce i parametri di riferimento per la valutazione discrezionale del giudice sull'idoneità del programma e sulla prognosi comportamentale dell'imputato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La decisione sulla messa alla prova richiede un duplice apprezzamento discrezionale del giudice: idoneità del programma trattamentale e prognosi favorevole sull'astensione dell'imputato da ulteriori reati.
- I due giudizi relativi alla messa alla prova sono autonomi: la formulazione di una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati rende superflua la valutazione del programma di trattamento.
- Il sindacato di legittimità sul diniego della messa alla prova non può limitarsi a censure generiche o aspecifiche sulla motivazione, pena l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa nell'impugnazione, è legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34205/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34218/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34221/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34224/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34231/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34232/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →