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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2504/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per furto aggravato di energia elettrica contestando: 1) violazione del principio ne bis in idem per duplicazione di procedimenti relativi allo stesso fatto (due notizie di reato inviate dall'ENEL e due decreti di citazione notificati in date diverse); 2) nullità del decreto di citazione per inesatta quantificazione dei Kwh sottratti (rettifica ENEL da 294.452 a 58.374 Kwh); 3) insufficienza della prova sull'allaccio abusivo e sui tempi di realizzazione del cavo; 4) mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, evocando un possibile intervento dell'elettricista e circostanze accidentali; 5) illegittima attribuzione di responsabilità per la sua qualità di legale rappresentante (riferimento ad art. 40 c.p. e art. 27 Cost.); 6) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione delle circostanze equivalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti ritenendo fondato il primo motivo: l'azione penale che ha dato luogo al procedimento poi sfociato nella sentenza impugnata era stata promossa mentre era già pendente, davanti alla stessa sede giudiziaria e nei confronti del medesimo imputato, un precedente procedimento (R.G.N.R. 1897/2016) relativo agli stessi fatti. Sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite la seconda azione non poteva essere esercitata; la sentenza è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita. L'accoglimento del motivo relativo al ne bis in idem ha assorbito gli altri motivi, quindi questi non sono stati esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 624 e art. 625 n.2 cod. pen.

    Norme sostanziali contestate in primo grado per il reato di furto aggravato di energia elettrica; nella decisione di cassazione non si è proceduto all'esame di merito perché la sentenza è stata annullata per motivo processuale.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che un'eventuale pronuncia ex art. 649 avrebbe spettato al giudice del diverso procedimento; la Cassazione però ha ritenuto prevalente il principio di litispendenza/ne bis in idem quando il primo procedimento era già pendente nella stessa sede.

  • art. 40 cod. pen.

    Riferimento usato dal ricorrente per contestare una responsabilità attribuita in base alla qualifica di legale rappresentante; la Cassazione non ha affrontato la questione nel merito a causa dell'annullamento per ne bis in idem.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in relazione al principio della responsabilità penale personale; la Corte non si è pronunciata sostanzialmente sul punto per effetto dell'annullamento procedurale.

  • Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800

    Precedente vincolante richiamato dalla Corte: l'azione penale non può essere nuovamente promossa per un fatto già oggetto di processo pendente nella stessa sede giudiziaria e promossa dallo stesso ufficio del P.M.; la duplicazione determina non procedibilità.

  • Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113

    Ulteriore giurisprudenza confermante che la non procedibilità consegue alla consumazione del potere già esercitato dal P.M. e impedisce la prosecuzione di una seconda azione per gli stessi fatti nella stessa sede.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione richiamati in sede di ricorso; la Cassazione ha valutato i motivi nei limiti delle censure ammesse.

Massime di principio

  • Se è pendente, nella stessa sede giudiziaria e contro la stessa persona, un procedimento per gli stessi fatti, la successiva promozione dell'azione penale è preclusa e il processo duplicato è non procedibile: va eccepita tempestivamente la litispendenza/ne bis in idem.
  • La data di notifica del decreto di citazione e l'esistenza di un precedente procedimento pendente sono elementi decisivi: controllare e documentare rigorosamente le date per sostenere l'eccezione di non procedibilità.
  • Quando la duplicazione nasce dall'invio di più notizie di reato dallo stesso ente, la preclusione del potere esercitato dal P.M. si applica parimenti; la seconda azione va annullata o dichiarata improcedibile.
  • Questioni di merito come quantità contestata (es. Kwh), dolo, responsabilità del legale rappresentante e valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti devono essere esaminate solo se il procedimento è procedibile; l'accoglimento di un vizio processuale prevale e assorbe tali questioni.
  • Non è sufficiente la sola qualifica di legale rappresentante per fondare responsabilità penale: serve prova dell'effettivo contributo personale alla condotta illecita e del dolo o colpa richiesti dalla norma.
  • In caso di rettifica da parte dell'ente erogatore (es. ENEL) riguardo alla quantificazione del danno o del consumo, documentare la rettifica e impiegarla tempestivamente nella difesa processuale; ciò però non sopperisce se sussiste il vizio di duplicazione del procedimento.

Testo integrale

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