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Ordinanza

Ordinanza n. 1410/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della pratica di emersione da lavoro irregolare prot.: PNA/L/N//2020/112452 emesso il 15.12.2023 e notificato al datore di lavoro in data 19.12.2023.

Giustizia amministrativa202602767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della pratica di emersione da lavoro irregolare, motivato dal difetto del requisito reddituale del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui è stata rigettata la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la possibilità, in caso di rigetto della dichiarazione di emersione per insufficienza del reddito del datore di lavoro, di rilasciare alla lavoratrice un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La ricorrente ha evidentemente sostenuto l'illegittimità del rigetto o comunque la necessità di riconoscere tale titolo di soggiorno, ma il testo non indica ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. Il giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito dell'emersione disciplinata dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'insufficienza del reddito del datore di lavoro non consente il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La disciplina del 2020 rinvia all'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 soltanto per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e non prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Tale disciplina, avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto a quella ordinaria, deve essere applicata restrittivamente nei casi e nei termini previsti. Il TAR ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative sia al requisito reddituale minimo del datore di lavoro sia alla mancata previsione del permesso per attesa occupazione in caso di carenza di tale requisito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disciplina dell'emersione da lavoro irregolare del 2020, in quanto eccezionale e derogatoria, è soggetta a interpretazione restrittiva; non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto per insufficienza del reddito del datore di lavoro.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    Richiama l'applicazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 limitatamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    La relativa disciplina sul permesso per attesa occupazione è applicabile, nell'emersione del 2020, soltanto al caso di cessazione del rapporto di lavoro, non al rigetto della dichiarazione per insufficienza reddituale del datore.

  • art. 5, comma 11-bis, d.l. n. 109/2012

    La disciplina previgente è indicata come diversa da quella del 2020, poiché prevedeva una regolamentazione non coincidente quanto alla possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e la decisione della domanda cautelare.

  • artt. 3, 35, 97 e 113 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni riferite al requisito reddituale minimo del datore di lavoro e alla mancata previsione del permesso per attesa occupazione nel caso considerato.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione da lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'insufficienza del reddito del datore di lavoro impedisce il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Il rinvio operato dall'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 all'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 opera, nell'ambito della disciplina dell'emersione del 2020, per la cessazione del rapporto di lavoro e non si estende al rigetto della dichiarazione di emersione dovuto esclusivamente alla carenza del requisito reddituale del datore di lavoro.
  • La disciplina speciale ed eccezionale dell'emersione del 2020, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell'immigrazione, deve essere interpretata restrittivamente e applicata esclusivamente nei casi e nei tempi espressamente previsti.
  • Non è costituzionalmente illegittima, con riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 113 Cost., la disciplina che richiede un reddito minimo del datore di lavoro per l'accesso all'emersione e non prevede il permesso per attesa occupazione quando tale requisito reddituale manchi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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