Cassazione Penale, Ordinanza n. 02987/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma, non essendo intervenuto un accoglimento del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deduceva un vizio del giudizio di responsabilità e, in particolare, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte ha però rilevato che la censura era inammissibile perché, da un lato, riproponeva in modo sostanzialmente identico questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultava generica e non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in via di legittimità, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
principio di correlazione tra accusa e sentenza
La censura è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché formulata in modo generico e sostanzialmente riproduttivo di questioni già trattate dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza offrire argomenti nuovi o specifici.
- È altresì inammissibile il motivo che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, perché difetta di specificità.
- La deduzione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere articolata in modo concreto e specifico; una formulazione meramente assertiva o generica non consente il sindacato di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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