Cassazione Penale, Ordinanza n. 23684/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, dopo avere dichiarato il non doversi procedere per alcuni capi di imputazione per mancanza di querela, ha ridotto il trattamento sanzionatorio per il residuo capo e ha confermato la condanna di primo grado per numerosi episodi di furto aggravato. I motivi erano due: primo, dedotta violazione di legge e mancanza di motivazione sulla sufficienza degli elementi probatori a fondare la responsabilità, censura ritenuta generica perché non specificava gli elementi contestati e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; secondo, dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., assumendo che la somma sottratta fosse di euro 528,00 e quindi irrilevante rispetto al fatturato giornaliero dello studio medico derubato. La Corte ha ritenuto infondato tale secondo motivo, osservando che l'attenuante richiede un pregiudizio lievissimo e che non rileva la capacità della persona offesa di sopportare il danno, ma il valore della cosa sottratta e gli ulteriori effetti pregiudizievoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica dei motivi di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; non è ammissibile una censura generica che non indichi puntualmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione impugnata.
danno patrimoniale di speciale tenuità
L'attenuante è riconoscibile solo quando il pregiudizio cagionato sia lievissimo; occorre valutare il valore della cosa sottratta e gli ulteriori effetti pregiudizievoli, non la mera capacità economica della persona offesa di assorbire il danno.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso per vizio di motivazione o violazione di legge deve essere specifico: è inammissibile la doglianza meramente assertiva o generica che non consenta di comprendere quali passaggi della motivazione siano effettivamente contestati.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia oggettivamente lievissimo; il giudizio non può fondarsi sulla sola consistenza economica del soggetto passivo, ma deve considerare il valore del bene sottratto e l'incidenza concreta della condotta.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logicamente coerente e conforme ai principi di diritto, la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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