Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28463/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto, beneficio che era stato negato nei gradi di merito. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa, sul presupposto che il termine decennale decorresse dalla data di pensionamento risalente al settembre 1992 e che la domanda amministrativa all'ente previdenziale, presentata il 29 luglio 2016, fosse tardiva. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo non dovesse coincidere con il pensionamento, ma con il momento in cui egli aveva acquisito consapevolezza dell'esposizione ad amianto oltre soglia; 2) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per asserita motivazione apparente, perché la pronuncia si fondava su una prescrizione calcolata con un dies a quo errato; 3) violazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., per erronea ripartizione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale posto a carico del ricorrente la prova della propria consapevolezza dell'esposizione all'amianto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli connessi e fondati alla luce del proprio orientamento consolidato. Ha affermato che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e che la prescrizione decennale decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le lavorazioni, conoscenza che può maturare anche dopo il pensionamento. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 257/1992

    norma posta a base della domanda di riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il beneficio contributivo, tale momento coincide con la conoscenza dell'esposizione all'amianto oltre soglia, non con il pensionamento.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato per censurare l'erronea attribuzione al ricorrente dell'onere di provare la data di acquisita consapevolezza dell'esposizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato solo per il rito camerale non partecipato seguito in Cassazione.

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione e, quindi, la sua prescrizione non decorre automaticamente dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal pensionamento.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il titolare abbia conoscenza del fatto costitutivo del diritto, ossia dell'esposizione all'amianto oltre soglia; tale conoscenza può maturare anche successivamente al pensionamento.
  • Quando la decorrenza della prescrizione dipende da un fatto interno alla sfera cognitiva del titolare del diritto, non è corretto addossare al ricorrente un onere probatorio incompatibile con la natura del fatto dedotto, se la valutazione di merito prescinde dal corretto criterio legale di decorrenza.
  • La motivazione di merito è censurabile in cassazione quando fonda il rigetto sulla prescrizione individuando in modo giuridicamente errato il momento iniziale del termine estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.