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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26642/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dai giudici di merito per essersi appropriato, per un lungo periodo, di energia elettrica sottratta al gestore del servizio mediante un bypass sul cavo di alimentazione del contatore, con un danno stimato in circa 30.000 euro. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge sull'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese al momento dell'arresto, sostenendo che tali dichiarazioni fossero un atto autonomo rispetto al verbale di arresto e non fossero state ritualmente acquisite al fascicolo dibattimentale, oltre a essere state poi ritrattate in sede di convalida; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando che la Corte di merito avesse ignorato un contratto di comodato e altre deposizioni che avrebbero dimostrato che la masseria non era nella sua esclusiva disponibilità per tutto il periodo contestato; 3) violazione di legge in tema di circostanze attenuanti generiche e benefici di legge, censurando il diniego fondato sulla gravità del fatto e sulla personalità, nonché l'affermazione di genericità della richiesta difensiva di sospensione condizionale e non menzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso anzitutto la mancanza di querela, rilevando dagli atti che era stata presentata una querela orale dalla persona offesa; ha quindi affermato che, una volta acquisito senza riserve il verbale contenente le spontanee dichiarazioni autoaccusatorie, tali dichiarazioni erano pienamente utilizzabili, e comunque il motivo era in parte inammissibile perché nuovo e non confrontato con l'insieme degli ulteriori elementi probatori; ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sul travisamento della prova, perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito; infine ha reputato manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, ricordando che il giudice può fondare il diniego su un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p. e che la motivazione della Corte territoriale era congrua. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto, nel caso riqualificato in furto di energia elettrica

  • art. 625, n. 2 e n. 7 c.p.

    circostanze aggravanti contestate/ritenute, tra cui quella relativa alle cose destinate a pubblica utilità

  • art. 350 c.p.p.

    disciplina le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona indagata; la Corte ne ha ritenuto l'utilizzabilità nel caso concreto perché il relativo verbale era stato acquisito senza limitazioni

  • art. 386 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere che le dichiarazioni spontanee non sarebbero parte integrante del verbale di arresto

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla difesa per la declaratoria immediata di causa di non punibilità per asserita mancanza di querela

  • art. 120 c.p.

    riconosce alla persona offesa il diritto di querela, cioè di attivare la punibilità nei reati procedibili a querela

  • art. 337 c.p.p.

    richiamato per le forme di proposizione della querela, equiparata alla denuncia quanto a formalità di presentazione

  • art. 333 c.p.p.

    norma richiamata per la forma e la ricezione della querela/denuncia da parte dell'autorità competente

  • art. 336 c.p.p.

    richiamato per il significato dell'atto di querela come richiesta che il fatto sia perseguito penalmente

  • art. 516 c.p.p.

    consente la contestazione suppletiva in dibattimento, una volta integrata la condizione di procedibilità

  • art. 517 c.p.p.

    consente la contestazione di circostanze aggravanti o reati concorrenti in corso di dibattimento

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per la preclusione all'esame di motivi nuovi in cassazione e per la specificità dei motivi

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato solo in relazione sistematica alla particolare tenuità del fatto, non decisivo nel caso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    riforma Cartabia, richiamata per la nuova procedibilità a querela di taluni furti e per la disciplina transitoria

  • art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    termine transitorio per la proposizione della querela nei reati divenuti procedibili a querela

  • art. 624 c.p.

    fatto base della contestazione di furto, nella specie di energia elettrica

Massime di principio

  • Le dichiarazioni autoaccusatorie rese spontaneamente nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili in dibattimento se il verbale che le contiene è acquisito al fascicolo del dibattimento senza riserve o limitazioni circa il loro impiego probatorio.
  • La censura di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova non è sufficiente se non viene spiegato, con la prova di resistenza, quale sarebbe l'effetto dell'eventuale espunzione alla luce delle residue risultanze probatorie.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito o di rilettura delle prove già scrutinare dai giudici di merito.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non illogica e congrua.
  • La querela necessaria ai fini della procedibilità può risultare anche da una querela orale presentata alla polizia giudiziaria, purché dal contesto emerga inequivocamente la volontà della persona offesa di perseguire il fatto.
  • Una volta intervenuta validamente la querela, il pubblico ministero può contestare in dibattimento la circostanza aggravante o la diversa qualificazione che renda il reato procedibile d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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