Sentenza del 01/07/2015 n. 13469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti avevano chiesto il rimborso di 1.668.440,35 euro trattenuti dal Comune di Forlì, a titolo di ritenuta IRPEF del 20%, sulle somme loro corrisposte in esecuzione di una transazione del 12 giugno 2003. La transazione prevedeva il pagamento di 8.314.956 euro, in tre tranche, quale risarcimento per l’illegittima occupazione di terreni di circa 78.238 mq, dopo l’annullamento con sentenza passata in giudicato del P.E.E.P. di Forlì. Le contribuenti sostenevano che l’occupazione fosse usurpativa e che, quindi, il risarcimento non rientrasse nella disciplina fiscale della L. n. 413/1991. La CTP di Ravenna aveva respinto i ricorsi; la CTR Emilia-Romagna, riuniti gli appelli, aveva invece accolto la tesi delle contribuenti, ritenendo non tassabile il risarcimento per occupazione usurpativa. L’Agenzia ha contestato tale conclusione per vizio di motivazione e violazione della disciplina fiscale; le contribuenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando anche violazioni processuali e prospettando un contrasto con la tutela convenzionale della proprietà e una questione di costituzionalità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia, relativo alla violazione della L. n. 413/1991, art. 11, comma 7, e ha assorbito il primo motivo sulla motivazione. Ha stabilito che la ritenuta del 20% può applicarsi anche alle somme risarcitorie dovute per occupazione usurpativa, quando vi sia stata perdita della proprietà per irreversibile trasformazione del fondo: ai fini fiscali rileva tale effetto, non la distinzione tra occupazione acquisitiva e usurpativa. Il primo motivo incidentale delle contribuenti è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico; il secondo è stato rigettato, poiché la tutela dell’integrità del risarcimento è questione distinta dall’imposizione fiscale. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo delle contribuenti, rendendo definitiva la legittimità della ritenuta e il mancato rimborso. Spese dei giudizi di merito compensate; le contribuenti sono state condannate alle spese di Cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6 e 7
Infatti, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, include nel reddito imponibile non solo l'indennità di espropriazione, ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla ritenuta a titolo di imposta.
La disciplina comprende anche somme corrisposte a titolo risarcitorio per occupazioni divenute illegittime. La Cassazione ne estende l’applicazione all’occupazione usurpativa quando l’irreversibile trasformazione del fondo abbia determinato la perdita della proprietà; la qualificazione dell’occupazione non esclude, da sola, la ritenuta.
Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale i contribuenti hanno denunciato - ex art. 360 c.p.c. , n. 3 - violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c. , è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis vigente), in quanto si conclude con un quesito di diritto assolutamente generico e del tutto privo di riferimento alla fattispecie concreta in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dalla parte ricorrente.
Nel regime applicabile ratione temporis, il motivo soggetto all’art. 366-bis c.p.c. è inammissibile se il quesito di diritto è generico e non riferito alla fattispecie concreta; non è possibile ricavare o integrare il quesito dal contenuto del motivo.
Art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; L. 4 agosto 1955, n. 848
I prospettati rilievi d'incostituzionalità possono, invero, al più essere rilevanti in ordine alla misura del risarcimento, ma non possono giammai concernere il prelievo fiscale (e la misura dello stesso), atteso che una cosa è il principio di pienezza ed integrità del risarcimento, altra è l'imposizione fiscale su detto risarcimento.
La garanzia della proprietà e del ristoro integrale del danno non impedisce, per ciò solo, l’applicazione delle imposte sulle somme risarcitorie. La misura del risarcimento e il prelievo fiscale sono piani distinti.
Art. 117 Cost.
La norma è stata invocata dalle contribuenti in relazione alla dedotta violazione della tutela convenzionale della proprietà; la Corte ha respinto la censura perché l’eventuale incidenza sul ristoro integrale non esclude né invalida, in questa fattispecie, l’imposizione fiscale sul risarcimento.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 35
La disposizione è stata indicata dalle contribuenti tra le norme di cui si prospettava l’incostituzionalità. La Corte non ne ha ravvisato un autonomo profilo di illegittimità rilevante, distinguendo il diritto al risarcimento dall’imposizione fiscale applicata alle somme ricevute.
Per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. , va rigettato il ricorso introduttivo.
Quando, cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente il merito della controversia.
Massime di principio
- Ai fini della ritenuta prevista dalla L. n. 413/1991, la natura usurpativa anziché acquisitiva dell’occupazione non basta a escludere la tassazione: è decisiva la perdita della proprietà conseguente all’irreversibile trasformazione del terreno.
- Un pagamento qualificato come risarcimento del danno può essere assoggettato alla ritenuta fiscale quando ricade nella disciplina delle somme dovute per acquisizioni coattive o occupazioni illegittime; la denominazione risarcitoria non determina da sola l’esenzione.
- Il diritto a un risarcimento pieno e la tassazione del risarcimento sono questioni giuridicamente distinte: l’applicazione dell’imposta non costituisce, di per sé, una violazione della tutela convenzionale della proprietà.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, questo deve essere specifico e collegato alla concreta fattispecie; un quesito generico può comportare l’inammissibilità del motivo.
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