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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21579/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una lite relativa ai rapporti di proroga e alla pretesa di ottenere la stipula di nuovi accordi triennali e la liquidazione della quota sanitaria dovuta per le prestazioni socio-sanitarie erogate in base a tali proroghe. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e del gravame davanti al Consiglio di Stato, le società e le associazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, qualificandolo come censura per eccesso di potere giurisdizionale, rifiuto di giurisdizione e diniego di giustizia. In sostanza hanno dedotto che il Consiglio di Stato avrebbe radicalmente stravolto le regole del processo amministrativo, in particolare l'art. 112 c.p.c. e i principi dell'assorbimento e della ragione più liquida, decidendo senza un reale esame dell'appello e senza adeguata motivazione, con conseguente mancato esercizio della funzione giurisdizionale. In via subordinata hanno chiesto, se il rimedio fosse ritenuto escluso, la rimessione della questione di legittimità costituzionale sull'impossibilità di ricorrere per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato affetta da motivazione inesistente o solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi inerenti alla giurisdizione, in realtà censurassero errori di attività e di giudizio del Consiglio di Stato, cioè errores in iudicando o in procedendo, non sindacabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Ha ribadito che il controllo della Cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non si estende al cattivo esercizio della giurisdizione, nemmeno quando venga denunciata un'omessa o apparente motivazione, o un improprio uso dei principi dell'assorbimento e della ragione più liquida. Ha quindi escluso la configurabilità del rifiuto di giurisdizione e del diniego di giustizia invocati dalle ricorrenti, respinto il profilo di illegittimità costituzionale prospettato e condannato le ricorrenti, in solido, alle spese in favore di entrambe le controricorrenti, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost., comma 8

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Concorre a delimitare il controllo della Cassazione alle sole questioni di giurisdizione rispetto alle sentenze dei giudici speciali.

  • art. 110 c.p.a.

    Prevede il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per lamentare un asserito stravolgimento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la sua violazione, ove sussistente, integra un vizio interno e non un motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 111, co. 6 Cost.

    La doglianza di motivazione inesistente o apparente viene ricondotta a un vizio processuale interno e non amplia il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conferma la proposta di definizione accelerata e richiama la disciplina della declaratoria di inammissibilità nella procedura camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale nel quale è stata trattata l'istanza delle ricorrenti per la decisione della causa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, in assenza di ragioni idonee, giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Consente la condanna a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, applicata dalla Corte nel caso di specie.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un terzo grado di giudizio sul merito o sulla correttezza processuale della decisione amministrativa.
  • Il rifiuto di giurisdizione ricorre solo quando il giudice speciale neghi la propria giurisdizione sul presupposto errato che la materia non possa mai formare oggetto di cognizione giurisdizionale; non basta che il giudice abbia rigettato la domanda o mal applicato le regole del processo.
  • L'assenza, insufficienza o apparente motivazione della sentenza amministrativa integra, al più, un vizio interno del giudizio e non un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in Cassazione.
  • L'uso improprio di principi processuali come assorbimento e ragione più liquida, se incide sul modo di decidere la controversia, può configurare un errore di attività o di giudizio, ma non un difetto di giurisdizione.
  • Nei ricorsi dichiarati inammissibili in esito alla procedura accelerata, la Corte può applicare le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando non emergano ragioni concrete idonee a giustificare la persistenza dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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