Cassazione Civile, Ordinanza n. 13887/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una lite in materia di design/modelli industriali e di rapporti tra un modello nazionale di titolarità della società ricorrente e alcuni disegni realizzati da un architetto, poi incorporati nel tavolo "Ray Plus" prodotto da un terzo. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento della non interferenza dei disegni e dei prodotti "Ray Plus" con il modello della società, mentre aveva respinto le domande di nullità del modello, di risarcimento del danno e le domande riconvenzionali di usurpazione e danni. In appello, la Corte territoriale ha confermato la non interferenza con il modello nazionale e ha ritenuto che la domanda relativa ai disegni e ai prodotti "Ray Plus" fosse stata già proposta nell’atto introduttivo; ha inoltre escluso che la precedente sentenza del Tribunale di Milano, resa tra la società ricorrente e Fiam Italia s.p.a., facesse giudicato nei confronti degli odierni attori, rimasti estranei a quel giudizio, e ha ritenuto sussistente un’omessa pronuncia del primo giudice sul profilo della non interferenza con i prodotti "Ray Plus", decidendo sul punto in dispositivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di interesse ad agire degli attori per effetto del giudicato formatosi nella precedente causa di Milano, con necessità di opposizione di terzo e di integrazione del contraddittorio nei confronti di Fiam Italia s.p.a.; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto compresa nella domanda originaria la richiesta di accertamento della non interferenza rispetto ai disegni incorporati nel tavolo "Ray Plus"; 3) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile un appello incidentale che, secondo la ricorrente, difettava di interesse perché il Tribunale si era già pronunciato sul punto; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dal giudicato o, in subordine, dalla valenza probatoria della sentenza milanese come prova atipica. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolvessero in censure di merito non scrutinabili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto, in sintesi, che: il primo motivo fosse inammissibile perché non censurava la ratio della decisione d’appello, fondata sull’estraneità degli odierni attori al precedente giudicato; il secondo fosse inammissibile perché la ricorrente si limitava a contestare l’interpretazione della domanda e non denunciava la violazione di specifici criteri ermeneutici o dell’art. 112 c.p.c.; il terzo fosse inammissibile perché la Corte d’appello aveva motivatamente interpretato la sentenza di primo grado come contenente un’omessa pronuncia, e la ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa; il quarto fosse inammissibile perché il dedotto omesso esame atteneva in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e del precedente giudicato, rimessa al merito. Le spese sono state liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15%.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è requisito processuale che la ricorrente assumeva mancante, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio della sentenza impugnata.
Invocato dalla ricorrente quale profilo di nullità processuale; la Corte non accoglie la doglianza.
È richiamato sia per il divieto di ultrapetizione sia per il tema dell'omessa pronuncia; la Corte ribadisce che la domanda va interpretata nel suo contenuto sostanziale e che il vizio va dedotto censurando correttamente l'interpretazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'innovazione del thema decidendum in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Corte d'appello ha escluso che la sentenza milanese facesse stato nel presente giudizio nei confronti di soggetti rimasti estranei.
La Corte afferma che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta secondo i criteri ermeneutici degli atti privati, valutando il contenuto sostanziale della pretesa.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della sentenza come atto giurisdizionale dotato di portata precettiva, insieme ai canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di nullità della sentenza per violazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a rivalutare il merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa valenza di prova atipica della precedente sentenza; la Corte esclude che ciò possa tradursi in un sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto.
Richiamato dalla ricorrente quale rimedio che sarebbe stato necessario contro la sentenza pretesamente pregiudizievole per terzi.
Massime di principio
- L'interesse ad agire e la portata del giudicato devono essere apprezzati con riferimento ai soggetti effettivamente parti del precedente giudizio: una sentenza resa tra alcuni soggetti non fa stato automaticamente nei confronti di terzi rimasti estranei.
- L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice del merito e deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dall'atto introduttivo nel suo complesso, dalle vicende allegate e dal petitum concreto, non solo dalle formule letterali usate nelle conclusioni.
- La censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ammissibile solo se il ricorrente contesta specificamente l'erronea interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, non quando si limita a opporre una lettura alternativa dei fatti processuali.
- L'interpretazione di una sentenza va condotta secondo criteri logico-sistematici e letterali, valorizzando il testo complessivo del provvedimento; la parte che contesti l'esistenza di una pronuncia o la sua omissione deve denunciare il vizio attraverso una critica alla ricostruzione del contenuto del provvedimento, non una mera diversa valutazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per trasformare in vizio di legittimità una questione di merito già esaminata dal giudice di appello.
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