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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01696/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato, condannato in primo e secondo grado, ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per falsità ideologica/attestazioni relative all'identità personale e per violazioni del T.U.L.P.S. La difesa ha dedotto che il condannato sarebbe venuto a conoscenza della sentenza solo il 20 giugno 2024, perché mai comparso in udienza, difeso in appello da un difensore d'ufficio con cui non aveva avuto rapporti e che nel frattempo era stato cancellato dall'albo. Successivamente, però, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato all'istanza di restituzione nel termine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine perché il difensore, munito di procura speciale, vi ha rinunciato con atto successivo. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., osservando che tale sanzione è prevista solo per il ricorso dichiarato inammissibile o rigettato, mentre nel caso di specie il procedimento era stato introdotto con una richiesta e non con un ricorso; ha richiamato inoltre il principio secondo cui la richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    richiamato come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna in appello

  • art. 221 T.U.L.P.S.

    richiamato come una delle disposizioni violate oggetto di condanna

  • art. 294 T.U.L.P.S.

    richiamato come una delle disposizioni violate oggetto di condanna

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    la sanzione pecuniaria e la condanna alla Cassa delle ammende sono applicabili solo se è dichiarato inammissibile o rigettato un ricorso, non una richiesta di restituzione nel termine

  • cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla dichiarazione di inammissibilità e al regime delle spese processuali

  • T.U.L.P.S.

    testo unico richiamato per le violazioni contestate

Massime di principio

  • La rinuncia dell'istante, quando sia validamente formulata dal difensore munito di procura speciale, rende inammissibile la domanda proposta e impedisce l'esame nel merito della richiesta di restituzione nel termine.
  • La sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso per cassazione non si applica automaticamente a ogni atto introduttivo del giudizio di legittimità: occorre che il procedimento sia stato attivato con un vero e proprio ricorso, non con una semplice richiesta incidentale.
  • La richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione; pertanto, la sua declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei termini previsti per i mezzi di impugnazione.
  • Quando la decisione riguarda esclusivamente l'ammissibilità di un'istanza processuale e non incide sulla validità della condanna di merito, l'esito sostanziale per l'imputato resta non determinabile sul piano della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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