Cassazione Penale, Sentenza n. 39714/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di responsabilità per guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. 30/04/1992, n.285), deducendo: 1) nullità dell'accertamento tecnico del tasso alcolemico perché la verbalizzazione delle operazioni sarebbe avvenuta successivamente e in luogo diverso rispetto alle verifiche sulla persona, con violazione dell'obbligo di formulare l'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen.; 2) inutilizzabilità della testimonianza indiretta dell'agente di polizia giudiziaria circa dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti, ai sensi dell'art.195, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il ritardo o luogo della redazione del verbale non invalida le operazioni quando i verbalizzanti si siano attenuti alle prescrizioni di legge e l'annotazione nel verbale, in quanto atto fidefaciente, è prova idonea dell'avvenuta formulazione dell'avviso prima dell'accertamento. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello e quindi non poteva essere dedotta in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.186 (Codice della Strada)
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la condanna della ricorrente è stata confermata in seguito al controllo di legittimità sui profili processuali relativi all'accertamento del tasso alcolemico.
Codice di procedura penale, art.114 disp. att.
Imposizione dell'obbligo di formulare l'avviso prima dell'accertamento tecnico; la Corte ha ritenuto che l'annotazione nel verbale della polizia giudiziaria, anche se redatta successivamente, possa comprovare l'avvenuta formulazione dell'avviso se risulta che gli agenti hanno osservato le prescrizioni di legge.
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. c)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti e dichiarato l'inammissibilità per manifestà infondatezza o per mancata devoluzione.
Codice di procedura penale, art.195, comma 4
Regola l'inutilizzabilità di dichiarazioni di terzi quando la verbalizzazione sia prescritta dalla legge; la questione è stata ritenuta non devoluta alla Corte d'appello e quindi non esaminabile in cassazione.
Codice di procedura penale, art.356; art.357, commi 2 lett. e) e 3; art.373 comma 4
Norme richiamate dalla difesa in relazione alla nullità dell'accertamento e alle formalità da rispettare; la Corte di legittimità ha ritenuto che le eventuali irregolarità formali non siano provate in modo da inficiare le operazioni quando i verbali attestano il rispetto delle prescrizioni.
Codice di procedura penale, art.606, comma 3 e art.609, comma 2; art.609, comma 1
Principio secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di dedurle in sede di gravame; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il secondo motivo.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Giurisprudenza richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella proposta del ricorso e comunque quantificato la somma da versare in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il mero ritardo o il luogo diverso di redazione del verbale di p.g. non annulla automaticamente un accertamento tecnico se dai verbali emerge in modo attendibile che gli agenti hanno eseguito le formalità di legge al momento opportuno.
- I verbali redatti dalla polizia giudiziaria hanno natura fidefaciente per quanto attengono a fatti, atti o constatazioni avvenuti in loro presenza e possono comprovare l'adempimento degli obblighi formali richiesti dalla legge.
- In cassazione non è possibile sollevare questioni che non siano state dedotte e devolute al giudice di appello, salvo i profili rilevabili d'ufficio; occorre quindi porre adeguata attenzione alla formulazione dei motivi in sede di appello.
- Le censure sulla utilizzabilità di testimonianze indirette o su vizi formali dell'accertamento devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito competenti per poter essere poi ragionevolmente esaminate in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende, se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
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