Cassazione Penale, Ordinanza n. 24927/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva riconosciuto responsabile di un reato contro il patrimonio commesso con violenza e con uso di un casco per alterare l'identità. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis c.p.; 2) violazione di legge sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.; 3) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva l'ammissibilità del ricorso e chiedeva l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero privi di specificità, perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato e della responsabilità, richiamando che la violenza era stata diretta contro la persona offesa e non contro il bene sottratto, e che il casco era idoneo a mascherare l'identità dell'agente. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la valorizzazione dei plurimi precedenti penali per reati analoghi, richiamando il principio per cui non occorre una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la qualificazione alternativa invocata dalla difesa per la riqualificazione del fatto, ma la Corte non la accoglie perché il ricorso è generico e non si confronta con la motivazione di merito.
È la circostanza aggravante contestata dalla difesa; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità del ricorso.
Le attenuanti generiche possono essere negate anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente indicare gli elementi ostativi di preponderante rilevanza.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norma evocata per la diversa qualificazione del fatto, senza accoglimento.
art. 628, comma 3, n. 1), c.p.
Norma evocata per contestare l'aggravante della violenza o minaccia con modalità specifiche, senza accoglimento.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La specificità del motivo richiede l'indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la mera evocazione di carenze motivazionali non basta.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può motivarne il diniego anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché indichi gli elementi di maggiore rilievo ritenuti ostativi alla concessione.
- Ai fini della qualificazione del fatto in una rapina, è decisivo verificare se la violenza sia stata diretta contro la persona offesa o contro il bene sottratto; la Corte di cassazione non rivaluta il merito in assenza di specifiche censure sul punto.
- La condotta di occultamento dell'identità tramite casco può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento idoneo a camuffare l'identità somatica dell'agente.
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