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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11276/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di truffa (capo b) in danno di Andrea Tracanna. L'imputato, attraverso il difensore, deduceva: nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancata assoluzione e carenza motivazionale, contestando l'idoneità dell'artificio fraudolento (assegno "grossolanamente" falso, fotocopia a colori) e sostenendo l'imprudenza della persona offesa e incertezza nell'identificazione; contestava inoltre l'applicazione errata delle norme penali (artt. 99, 62-bis e 133 c.p.) in relazione al riconoscimento della recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carattere reiterativo delle questioni già esaminate dalla corte d'appello. Ha ritenuto assente il presupposto del "macroscopico travisamento" dei fatti necessario per sindacare le valutazioni di merito in presenza di doppia conferma. Ha considerato adeguata la motivazione della corte d'appello basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sul suo riconoscimento dell'imputato; ha affermato altresì che l'utilizzo di una fotocopia contraffatta tramite stampante laser a colori è idoneo a costituire mezzo fraudolento per il reato di truffa e che la mancata diligenza della vittima non esclude la configurabilità del reato. Quanto alle questioni sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni di merito (recidiva motivata, negazione delle generiche per negativa personalità, conferma della pena in relazione al profitto del reato). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Richiamata dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto infondate tali censure perché ricomprendenti questioni di merito già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice d'appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il riassunto dei motivi nel ricorso; utilizzata per la compressione e sintesi delle censure presentate dal difensore.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in relazione al profitto del reato e alla capacità criminale dell'imputato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato rispetto al riconoscimento della recidiva; la Corte ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto sussistente la recidiva sulla base della motivazione e della pericolosità dimostrata dalle modalità del fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche per la negativa personalità dell'imputato e la conseguente quantificazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso dichiarato manifestamente infondato.

Massime di principio

  • La Cassazione non è ricettiva di censure di merito già affrontate e motivate in primo e secondo grado; per ottenere il sindacato di merito è necessario dimostrare un "macroscopico travisamento" delle prove.
  • L'impiego di documenti contraffatti anche in forma di fotocopia a colori può essere considerato mezzo idoneo per realizzare il delitto di truffa: la grossolanità apparente del falso non esclude automaticamente l'offensività del comportamento.
  • La mancata diligenza o l'imprudenza della persona offesa non escludono la rilevanza penale dell'artificio: la fiducia indotta dall'autore e l'idoneità del mezzo sono valutazioni autonome rispetto alla condotta della vittima.
  • Il riconoscimento della recidiva e la valutazione della personalità dell'imputato (negativa) possono legittimare la negazione delle attenuanti generiche e l'aggravazione della pena, purché adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • I motivi di cassazione devono prospettare questioni di diritto o errori manifesti di valutazione delle prove; la mera riproposizione di elementi fattuali o la richiesta di rivalutazione delle prove difficilmente porterà all'accoglimento.
  • Proporre un ricorso manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.

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