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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19935/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di tre ex componenti del Co.Re.Co. di ottenere dalla Regione Siciliana e dall’Assessorato competente una somma a titolo di arricchimento senza causa per l’attività svolta dopo il 31 dicembre 1999, quando l’organo di controllo era stato legislativamente soppresso. I ricorrenti sostenevano di avere continuato a operare per dovere istituzionale, in un contesto di silenzio dell’amministrazione, di prassi amministrative e di pareri che avevano lasciato intendere la persistenza dell’organo. Dopo un primo giudizio sull’indennità di carica definito sfavorevolmente con giudicato contrario, essi hanno intrapreso un nuovo giudizio fondato sull’actio de in rem verso. La Corte d’appello ha escluso il requisito dell’utilitas per l’amministrazione, ritenendo che gli atti di controllo compiuti da un organo ormai giuridicamente cessato fossero radicalmente nulli e, quindi, non idonei a produrre un effettivo arricchimento. I ricorrenti per cassazione hanno censurato: la ritenuta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge regionale di soppressione del Co.Re.Co.; la negazione dell’utilitas ex art. 2041 c.c.; l’uso del giudizio controfattuale e del richiamo al nesso causale; l’omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della Regione; e la regolazione delle spese. Gli ulteriori ricorsi aderenti hanno riproposto, con diverse sfumature, le medesime doglianze, incluso il tentativo di riqualificare la domanda in responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale di soppressione del Co.Re.Co. fosse irrilevante perché coperta da giudicato formatosi nel precedente giudizio, nel quale era già stata affermata la cessazione giuridica dell’organo al 31 dicembre 1999. Ha inoltre confermato che la censura sull’arricchimento senza causa non superava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di un arricchimento oggettivo per l’amministrazione, dato che gli atti compiuti da un organo non più esistente erano giuridicamente irrilevanti e, perciò, non potevano produrre utilità patrimoniale. Ha giudicato inammissibili anche i motivi relativi al giudizio controfattuale, all’omessa pronuncia sulla legittimazione passiva, alla pretesa riqualificazione in responsabilità aquiliana e al motivo sulle spese, qualificato come pseudomotivo. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa richiede la prova di un effettivo arricchimento oggettivo del convenuto; nel caso di attività svolta da un organo giuridicamente soppresso, manca l’utilitas apprezzabile in capo alla pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere di provare i fatti costitutivi dell’azione di indebito arricchimento, incluso il fatto oggettivo dell’arricchimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti insieme all’art. 2697 c.c., ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti sul punto.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate nei limiti dei motivi dedotti e dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi o perché miravano a un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L’asserita omessa pronuncia è stata esclusa, poiché la questione era stata assorbita dal rigetto della domanda nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile, perché la regolazione delle spese andava comunque rivalutata in relazione all’esito finale della lite.

  • art. 100 c.p.c.

    La doglianza sulla legittimazione passiva è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, essendo la questione assorbita dal rigetto nel merito.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sostenere la sussistenza di un nesso causale tra attività svolta e danno/depauperamento, ma non ha condotto a un diverso esito.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema delle concause e del nesso eziologico, senza incidere sulla valutazione di inammissibilità.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al giudizio controfattuale, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ricostruzione della Corte di merito.

  • art. 15 dello Statuto Siciliano

    È stata richiamata la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di controllo sugli enti locali; la soppressione del Co.Re.Co. è stata ritenuta espressione dell’autonomia del legislatore regionale.

  • L.R. Sicilia n. 17/1999, art. 1

    Disposizione regionale di soppressione del Co.Re.Co.; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità perché già coperta da giudicato e perché la soppressione era stata ritenuta legittima.

  • art. 130 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale del sistema dei controlli sugli enti locali; la censura è stata dichiarata inammissibile per le stesse ragioni relative al giudicato e all’irrilevanza della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’azione generale di arricchimento senza causa richiede una utilità oggettiva, attuale e giuridicamente apprezzabile in capo all’arricchito; non basta il mero impoverimento dell’attore né la sola esecuzione di attività materialmente svolta se gli atti prodotti sono giuridicamente irrilevanti o nulli.
  • Quando l’attività è posta in essere da un organo legislativamente soppresso e i suoi atti sono privi di effetti giuridici, non può configurarsi un arricchimento dell’amministrazione per il solo fatto che l’attività sia stata comunque resa o tollerata.
  • Il giudizio controfattuale in materia di arricchimento senza causa può essere utilizzato solo per verificare la reale utilità dell’attività prestata; non consente di trasformare un’attività giuridicamente inesistente in un vantaggio patrimoniale risarcibile.
  • La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile quando il capo non esaminato risulta assorbito dal rigetto della domanda nel merito.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire d’ufficio una domanda diversa, per petitum e causa petendi, da quella proposta: la domanda di risarcimento aquiliano e quella di arricchimento senza causa restano azioni distinte e non liberamente convertibili.
  • Se una questione è già coperta da giudicato interno o esterno nel precedente giudizio tra le stesse parti, la relativa questione di legittimità costituzionale o di merito diventa irrilevante nel successivo giudizio di arricchimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàArricchimento senza causa

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