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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26834/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo al patrimonio di un defunto. Due coeredi avevano chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria; il convenuto aveva aderito alla divisione ma, in via riconvenzionale, aveva chiesto di ricostruire esattamente l'asse ereditario e la quota di legittima, deducendo che due compravendite immobiliari stipulate dal de cuius con i nipoti fossero in realtà donazioni simulate, quindi nulle per difetto di forma, e che dovevano essere conteggiati anche altri beni/somme ai fini della riunione fittizia. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame dei coeredi solo su alcuni punti, ma aveva sostanzialmente confermato la simulazione delle vendite e il calcolo dell'asse secondo la CTU, ritenendo inoltre computabile un assegno di euro 15.493,71 emesso dalla moglie del de cuius a favore del figlio. I ricorrenti principali hanno denunciato: nullità della CTU e dell'ordine di esibizione per accessi bancari asseritamente esplorativi; erronea valutazione degli immobili, stimati al tempo attuale e non all'epoca dei trasferimenti; violazione delle norme su simulazione e prova, sostenendo che l'azione proposta fosse una simulazione assoluta non collegata a riduzione e che il legittimario dovesse essere trattato come coerede, con conseguenti limiti probatori; errata qualificazione degli atti come donazioni invece che come negotium mixtum cum donatione; omesso esame e violazione dell'art. 2729 c.c. per la valutazione degli indizi di simulazione; violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole sull'azione di riduzione, poiché secondo loro il legittimario avrebbe dovuto impugnare il testamento. Nel ricorso incidentale, la controricorrente ha censurato invece la parte della sentenza d'appello che aveva incluso nella massa ereditaria l'assegno di euro 15.493,71, sostenendo che provenisse da un conto intestato solo alla moglie del de cuius e quindi estraneo all'asse ereditario; ha inoltre contestato la pronuncia sulle quote come ultra petita e il valore attribuito al compendio ereditario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dei coeredi. Ha rigettato anche il secondo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva incluso nell'asse ereditario l'assegno di euro 15.493,71 sulla base della dichiarazione resa dal coerede in interrogatorio formale. La Cassazione ha ritenuto che, ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c., rilevano solo i beni appartenenti al defunto al momento della morte e le donazioni da lui compiute in vita, sicché non era logicamente e giuridicamente corretto imputare alla massa ereditaria somme provenienti da soggetto e provvista estranei al de cuius. Ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per rideterminare il compendio ereditario e, conseguentemente, la quota di legittima.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    I requisiti di esposizione sommaria dei fatti e di specifica indicazione degli atti/documenti rilevanti erano considerati rispettati, perché il ricorso consentiva alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorso ad altre fonti.

  • artt. 62, 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c.

    L'ordine di esibizione e l'ausilio del consulente sono strumenti istruttori residuali e discrezionali; nel caso concreto non sono stati ritenuti illegittimi perché funzionali alla ricostruzione dell'asse ereditario e non meramente esplorativi.

  • artt. 556 e 747 c.c.

    Per la riunione fittizia e la determinazione della quota disponibile/di riserva il valore dei beni immobili va riferito al tempo dell'apertura della successione; ai fini della massa rilevano i beni del defunto al momento della morte e le donazioni da lui compiute in vita.

  • artt. 553 e ss. c.c.

    L'azione di riduzione è funzionale alla reintegrazione della legittima e può coesistere con l'accertamento della simulazione delle alienazioni dissimulate da liberalità.

  • artt. 1417 e 2729 c.c.

    Il legittimario che agisce a tutela della legittima, deducendo che una vendita dissimuli una donazione, è terzo rispetto al negozio simulato e non incontra i limiti probatori ordinari della simulazione; la prova per testi e presunzioni è ammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che miravano a una diversa valutazione delle prove o a un riesame del merito sono state respinte perché non consentite in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il pagamento del prezzo, in presenza di una vendita sospettata di simulazione, ricadeva sui compratori/ricorrenti, che avrebbero dovuto documentarlo in modo puntuale.

  • art. 342 c.p.c.

    La critica sul valore degli immobili è stata respinta anche perché gli appellanti non avevano specificato né provato l'entità dei lavori e dei costi sostenuti, non soddisfacendo l'onere di specificità dell'appello.

  • art. 809 c.c.

    Il motivo sul negotium mixtum cum donatione è rimasto assorbito; la Corte non ha sviluppato un autonomo principio applicativo in questa sede.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato solo in relazione alla tesi dei ricorrenti sulla forma della donazione; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui la Corte d'appello ha determinato la massa e la quota, perché la statuizione derivava dai motivi di appello e dalla sentenza non definitiva di primo grado.

  • art. 554 c.c.

    L'azione di riduzione è personale e non mette in discussione la validità del testamento se non per la parte eccedente la disponibile; serve a reintegrare la quota di riserva del legittimario.

  • art. 789 c.p.c.

    Nel procedimento divisorio, la sentenza non definitiva e il progetto di divisione non esauriscono necessariamente il giudizio; il rinvio alle operazioni divisionali è compatibile con la successiva decisione.

Massime di principio

  • Il legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva contro una vendita del de cuius che si assume simulata è terzo rispetto al negozio simulato e può avvalersi della prova testimoniale e presuntiva senza i limiti propri delle parti del contratto.
  • Nel giudizio di riduzione e riunione fittizia, il valore dei beni donati o conferiti va determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione; ai fini della massa ereditaria rilevano i beni appartenenti al defunto al momento della morte e le donazioni da lui compiute in vita.
  • Chi contesta la simulazione di una vendita deve fornire prova concreta del pagamento del prezzo, ad esempio mediante documentazione bancaria; la mera quietanza contenuta nel rogito non è di per sé vincolante per il legittimario terzo.
  • La censura sulla prova per presunzioni è ammissibile in cassazione solo se si denuncia la violazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non è invece possibile chiedere un nuovo giudizio di merito sugli indizi valorizzati dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla consulenza tecnica e sugli ausili istruttori non possono essere accolte quando l'acquisizione della prova è stata disposta dal giudice nell'ambito del suo prudente apprezzamento e in funzione della ricostruzione dei fatti rilevanti.
  • Nella riunione fittizia non possono essere imputate alla massa ereditaria somme provenienti da soggetto e provvista estranei al de cuius, anche se il beneficiario abbia reso dichiarazioni nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTutela dei legittimariTestamentoProveImpugnazioniTransazione
RamiSuccessioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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