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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06354/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per motivo disciplinare intimato a una dipendente addetta al controllo qualità di prodotti metallici. I giudici di merito hanno ritenuto che le mancanze contestate consistessero in pochi controlli non eseguiti su un numero molto elevato di verifiche giornaliere e che tali condotte integrassero una negligenza sanzionabile con misura conservativa, non un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Hanno inoltre applicato la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, rilevando che il datore non aveva dimostrato l’insussistenza del requisito dimensionale e che la documentazione prodotta sul punto in reclamo era tardiva. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sulla questione se il reiterato mancato controllo qualità potesse costituire giustificato motivo di licenziamento; con il secondo ha censurato il diniego di ammissione di nuovi documenti ritenuti indispensabili per provare il requisito dimensionale; con il terzo ha contestato il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice per acquisire la prova documentale sulla dimensione occupazionale della sede di lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che non vi era stata omessa pronuncia: la Corte di merito aveva espressamente escluso che la condotta contestata integrasse giusta causa, qualificandola invece come illecito meritevole di sanzione conservativa. Inoltre, essendo la decisione di appello conforme a quella di primo grado sui fatti decisivi, operava la c.d. doppia conforme, che precludeva la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li ha ritenuti infondati: ha ribadito che l’esistenza del rapporto e l’illegittimità del licenziamento sono i fatti costitutivi del diritto del lavoratore, mentre le dimensioni dell’impresa, ai fini dell’applicazione della tutela reale o obbligatoria, costituiscono fatto impeditivo da provare dal datore di lavoro; ha ricordato che l’eccezione sull’inapplicabilità della tutela reale è rilevabile anche d’ufficio e che il giudice del lavoro può integrare la prova solo nei limiti dei fatti allegati e delle prove indispensabili, senza sostituirsi alla parte né sanare decadenze o tardive produzioni documentali. La tardività dei documenti prodotti in appello e la carenza di una specifica e tempestiva richiesta istruttoria nel primo grado hanno quindi giustificato il mancato esercizio dei poteri officiosi. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della lavoratrice. È stato altresì disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    La tutela reintegratoria e risarcitoria opera nei limiti previsti dalla norma; l’insussistenza del requisito dimensionale è fatto impeditivo che il datore di lavoro deve provare per escluderne l’applicazione.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5; comma 1, nn. 1), 2), 3), 4)

    La censura di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile in presenza di doppia conforme; in tal caso il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione decisionale sul punto dedotto.

  • art. 420 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice può disporre mezzi di prova indispensabili, ma non per supplire a carenze probatorie totali o sanare decadenze della parte.

  • art. 421 c.p.c.

    Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro può essere esercitato solo entro i limiti dei fatti allegati e del materiale emerso nel contraddittorio, senza sostituire gli oneri probatori delle parti.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello nel rito del lavoro la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se formati o divenuti disponibili successivamente o se necessari per replicare a difese sopravvenute; altrimenti opera la preclusione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma non viene individuata una sua violazione autonoma; la decisione si fonda sul rispetto delle regole processuali di preclusione e riparto dell’onere probatorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme è richiamata come ostativa alla deduzione in cassazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento impugnato dal lavoratore, l’esistenza del rapporto di lavoro e l’illegittimità del recesso costituiscono i fatti costitutivi della pretesa, mentre la soglia dimensionale dell’impresa ai fini dell’applicazione della tutela reale è fatto impeditivo che deve essere provato dal datore di lavoro.
  • Nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi solo per acquisire prove indispensabili su fatti già allegati e emersi nel contraddittorio, non per colmare in modo sostitutivo carenze probatorie delle parti o per sanare tardive produzioni documentali.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando vi sia doppia conforme di merito fondata sul medesimo iter logico-argomentativo, anche se il giudice di appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • La produzione documentale in appello nel rito del lavoro è ammessa solo entro ipotesi tipiche di successiva formazione o disponibilità del documento, oppure per reagire a difese sopravvenute; fuori da tali casi opera la preclusione.
  • La qualificazione della condotta contestata al lavoratore come mancanza punibile con sanzione conservativa esclude il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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