Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Grimaldi impugna la decisione di consegna basata su mandato di arresto europeo per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) contestando: 1) la violazione dell'art. 127 c.p.p. per mancata concessione di un rinvio utile a preparare la difesa dopo il tardivo ricevimento del m.a.e. (pervenuto 4 giorni prima dell'udienza camerale); 2) la violazione dell'art. 18-bis lett. a) L. 69/2005 poiché il reato associativo sarebbe stato commesso e reso operativo in Italia (Napoli); 3) la violazione dell'art. 16 L. 69/2005 per non aver richiesto ulteriori informazioni allo Stato emittente circa l'operatività territoriale dell'associazione; 4) la lesione dei diritti derivanti dagli artt. 6 e 8 CEDU (diritto a processo equo e vita familiare) in caso di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il procedimento davanti alla Corte di appello si è svolto in camera di consiglio (ai sensi dell'art. 10, comma 4 L. 69/2005) e perciò sono applicabili le regole dell'art. 127 c.p.p. Poiché il m.a.e. è pervenuto quattro giorni prima dell'udienza, la richiesta tempestiva di rinvio per poter depositare memorie e preparare la difesa avrebbe potuto e dovuto essere accolta; il diniego ha violato il diritto di difesa e integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
Regola le forme del processo in camera di consiglio e tutela il diritto di difesa consentendo, tra l'altro, la richiesta di termini per la preparazione dell'atto difensivo; applicabile anche all'udienza camerale davanti alla Corte di appello in materia di mandato di arresto europeo
Dispone che le decisioni sulla consegna possano essere assunte in camera di consiglio davanti alla Corte di appello, richiamando così la necessità di osservare le regole camerali
Richiama l'applicabilità di principi procedurali (tra cui il richiamo all'art. 127 c.p.p. nella misura in cui deroghe sarebbero altrimenti previste), contribuendo all'interpretazione della disciplina del m.a.e.
«la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127 cod. proc. pen., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del Procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori.»
Norma che regola la modalità camerale in Cassazione; la L. 69/2005 richiama espressamente l'art. 127 c.p.p. per evitare che l'applicazione di art. 611 determini l'esclusione automatica delle garanzie previste per le camere di consiglio
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente di qualificare come nullità a regime intermedio gli atti che incidono sull'assistenza dell'imputato; il diniego di termini a difesa tempestivamente richiesti può integrare tale nullità
Disciplina le ipotesi di rifiuto o consegna facoltativa per talune fattispecie; sollevata dall'imputato la questione di territorialità rispetto al reato associativo
Prevede la possibilità di ottenere chiarimenti o informazioni dallo Stato emittente; secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere utilizzata per accertare la materialità e la territorialità dell'operatività dell'associazione
Fattispecie dell'associazione per delinquere: il ricorrente sostiene che si tratti di reato permanente la cui operatività va valutata nel luogo in cui la struttura si è resa operativa (qui, secondo il ricorrente, in Italia)
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 8
Rammentati dal ricorrente in ordine a processo equo e vita familiare; la Corte di cassazione ha considerato la contestazione in ordine a questi diritti assorbita dalla decisione sul vizio procedurale
Massime di principio
- In procedimenti in camera di consiglio (anche in materia di mandato di arresto europeo) si applicano le garanzie previste dall'art. 127 c.p.p.: il difensore può chiedere termini per esaminare documentazione ricevuta tardivamente.
- Il ricevimento tardivo di un atto essenziale (es. mandato di arresto europeo) prima di un'udienza camerale legittima una richiesta tempestiva di rinvio; il diniego ingiustificato può determinare una nullità rilevante per la decisione.
- La L. 69/2005 non esclude le garanzie processuali previste dal codice di procedura penale; i richiami normativi devono essere interpretati alla luce della necessità di assicurare il diritto di difesa.
- Se sussistono dubbi sulla territorialità o sull'operatività di un reato permanente (es. associazione), il giudice può o dovrebbe chiedere chiarimenti allo Stato emittente prima di decidere sulla consegna.
- Le censure relative a violazioni procedurali fondamentali (diritto di difesa) possono assorbire questioni sostanziali e portare all'annullamento con rinvio, lasciando alla corte di merito la valutazione complessiva in nuovo giudizio.
- Le questioni relative a possibili violazioni degli artt. 6 e 8 CEDU richiedono valutazioni concrete e proporzionate; la mera prospettazione astratta può risultare assorbita se il vizio procedurale principale è accertato.
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