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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17971/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la errata riqualificazione da parte della Corte d'Appello della condotta di cui al capo C) da esercizio arbitrario delle proprie ragioni a estorsione (artt. 393 e 629 c.p.), con la censura che la Corte territoriale aveva fondato tale riqualificazione sulla carenza di prova circa il quantum del credito e sulla veemenza del comportamento violento dell'imputato. La difesa ha sostenuto che la stessa persona offesa aveva ammesso di essersi disfatta dei beni del ricorrente e che il comportamento dell'imputato era finalizzato alla restituzione o al risarcimento, dunque riconducibile, in ipotesi, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre è stato dedotto errore sulla corretta applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. in relazione alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la motivazione della Corte d'Appello fosse apparente e carente: i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato le dichiarazioni della persona offesa che ammetteva l'alienazione degli oggetti e hanno impropriamente collegato la veemenza del comportamento al dolo di estorsione. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa) e non dalla gravità della condotta violenta; ha perciò annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Il secondo motivo (art. 442, comma 2 c.p.p.) è stato assorbito dall'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva in relazione alla qualificazione della condotta; la Cassazione ha considerato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per distinguere questa fattispecie da quella di estorsione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; la sentenza impugnata aveva riqualificato la condotta in questo reato, decisione censurata dalla Cassazione perché il dolo di estorsione non può essere desunto solo dalla veemenza della condotta violenta

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Reati menzionati nel capo A) e oggetto della precedente condanna di primo grado; citati negli atti ma non oggetto del motivo decisivo del ricorso

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Rammentato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena (riduzione in misura inferiore a un terzo); la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento soggettivo e non sulla gravità della violenza

  • Sez. 2, n. 46195 del 21/10/2022 (Amendola)

    Ulteriore precedente richiamato a conferma del principio che la valutazione del dolo in materia di estorsione richiede accertamenti sul convincimento soggettivo dell'agente e non può basarsi soltanto sulla veemenza della condotta

Massime di principio

  • La differenziazione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni va fatta sulla base dell'elemento soggettivo: estorsione = consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa; esercizio arbitrario = pretesa, anche illecita, ma ritenuta dall'agente suscettibile di tutela giudiziaria
  • La gravità o la veemenza della condotta violenta o minatoria, di per sé, non prova il dolo estorsivo: i giudici devono motivare specificamente perché ritengono che l'agente fosse consapevole dell'ingiustizia della pretesa
  • La mancanza di prova sul quantum del credito non esclude automaticamente la possibile convinzione soggettiva dell'esistenza di un diritto; occorre valutare le dichiarazioni delle parti e il contesto probatorio
  • Se la motivazione della Corte territoriale è labile o apodittica su punti decisivi della qualificazione giuridica, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame
  • Le questioni processuali relative al calcolo della pena (es. applicazione art. 442 c.p.p.) possono essere assorbite se la Corte annulla la decisione per vizi più gravi e dispone il rinvio

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