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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25245/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato nei gradi di merito, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando: 1) la non configurabilità del reato di ricettazione per mancanza della registrazione del marchio, deduzione ritenuta nuova in cassazione perché non risultante tra i motivi di appello; 2) la non configurabilità del reato previsto dall'art. 474 c.p. per la grossolanità del falso, censura giudicata manifestamente infondata e reiterativa di una questione già respinta in appello; 3) l'assenza dell'elemento psicologico della ricettazione, deduzione respinta perché per integrare il dolo basta la consapevolezza della provenienza illecita del bene, senza necessità di conoscere nei dettagli tutte le circostanze del reato presupposto; 4) la confondibilità dei beni, motivo anch'esso non risultante dai motivi di appello e quindi inammissibile per interruzione della catena devolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per alcuni motivi, la novità in cassazione di questioni non devolute con specifico motivo alla Corte d'appello, richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p.; per altri motivi, la manifesta infondatezza e la natura meramente reiterativa delle censure già disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    presupponendo accertamenti in fatto- non può essere dedotto per la prima volta in cassazione

    Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che presuppongono accertamenti di fatto e che non siano state specificamente devolute in appello.

  • art. 474 cod. pen.

    Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è qualificato come reato di pericolo; non occorre la realizzazione dell'inganno e la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la tipicità quando sussista la tutela della pubblica fede.

  • art. 648 c.p.

    Per la ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza necessità di conoscere in modo preciso e completo tutte le circostanze del reato presupposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili per la prima volta censure che presuppongono accertamenti in fatto e che non siano state specificamente dedotte in appello; tali questioni restano coperte da giudicato interno.
  • Il reato di cui all'art. 474 c.p. tutela principalmente la pubblica fede nei marchi e nei segni distintivi ed è un reato di pericolo: la punibilità non è esclusa solo perché la contraffazione appaia grossolana o perché l'acquirente possa non essere effettivamente tratto in inganno.
  • La grossolanità del falso non integra automaticamente un reato impossibile quando le modalità di commercializzazione non eliminino in radice la lesione della pubblica fede.
  • Ai fini della ricettazione è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; non è necessaria la piena conoscenza dei dettagli del reato presupposto.
  • È inammissibile in cassazione il motivo meramente reiterativo di una censura già esaminata e respinta dal giudice di merito, quando non contenga specifiche ragioni di critica alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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