Cassazione Penale, Sentenza n. 18150/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione per svolgere un colloquio straordinario con Serena Murgese, indicata come "terza persona legata da rapporto amicale con il detenuto". Il GIP, con ordinanza del 20/10/2023, aveva rigettato la richiesta motivando il diniego con l'elevato disvalore dei reati contestati a Bennato e con la fase processuale in cui si trovava il procedimento. Bennato impugnava sostenendo che il provvedimento fosse privo di motivazione esaustiva: a suo avviso dagli atti risultava incontroverso che Murgese fosse legata da un rapporto amicale consolidato e che tale relazione costituisse ragionevole motivo ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 230/2000 per autorizzare il colloquio straordinario.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che, per colloqui con persone diverse da congiunti o conviventi, l'autorizzazione richiede l'allegazione di "ragionevoli motivi" e che la generica affermazione di un rapporto di amicizia, priva di dettagli e di ragioni soggettive plausibili (es. condizione di isolamento, esigenze affettive o di sostegno comprovate), non sia sufficiente. La Corte ha inoltre osservato che la supposta "pregressa e consolidata conoscenza" di Murgese rispetto al detenuto non era stata dedotta nell'istanza originaria (del 13/10/2023), sicché la nuova specificazione introdotta in sede di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Sono state ritenute pertinenti anche le considerazioni del GIP sull'elevata gravità dei reati e sulla fase delle indagini come fattori a sostegno del diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Citato nella censura del ricorrente ma non espresso come principio decisivo nella motivazione della Corte; figura tra le norme richiamate dall'impugnante.
art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma dell'ordinamento penitenziario richiamata nel ricorso in relazione ai diritti del detenuto; la Corte la tiene presente nel quadro normativo delle tutele detentive, senza mutare l'esito per insufficiente allegazione dei "ragionevoli motivi".
art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
"I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi"
Parametro normativo decisivo: per le persone non congiunte né conviventi l'autorizzazione ai colloqui straordinari è subordinata all'allegazione di ragionevoli motivi. Tali motivi devono essere specifici, plausibili e, quando rilevanti sul piano soggettivo, adeguatamente documentati o descritti nella istanza originaria.
art. 2 e art. 3 Cost.
Richiamate in relazione al bilanciamento tra tutela della sicurezza pubblica e diritti fondamentali (sfera affettiva) del detenuto; la Corte conferma la necessità di una verifica preliminare dei rapporti personali alla luce di tale bilanciamento.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per escludere la possibilità, in sede di legittimità, di introdurre fatti o circostanze non dedotti nell'istanza originaria: la nuova allegazione sulla "consolidata" natura del rapporto con Murgese è inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1255 del 20/12/2017 (Vitale)
"fra i 'ragionevoli motivi' richiesti dall'art. 37... sono comprese le situazioni, valutabili su un piano esclusivamente soggettivo, collegate alla condizione detentiva patita dall'istante, come la comprovata condizione di isolamento dall'ambiente familiare di provenienza del detenuto"
Precedente interpretativo richiamato dalla Corte: situazioni soggettive (per es. isolamento) possono costituire ragionevole motivo, ma devono essere comprovate o adeguatamente descritte nell'istanza.
Massime di principio
- Per autorizzare colloqui straordinari con persone che non sono congiunti o conviventi è necessario allegare "ragionevoli motivi" specifici e plausibili; la mera dichiarazione di "amicizia" è insufficiente.
- L'onere probatorio/informativo ricade sul richiedente: devono emergere circostanze soggettive o esigenze detentive (es. isolamento, necessità di sostegno) che giustifichino l'eccezionalità del colloquio.
- La gravità del reato e la fase processuale costituiscono elementi legittimi che il giudice può valutare nel bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela della vita affettiva del detenuto.
- Circostanze non dedotte nella richiesta originaria non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in sede di impugnazione (art. 606, comma 3, c.p.p.).
- I colloqui con estranei ai vincoli familiari/di convivenza sono regolati come eccezionali: le decisioni del Giudice dell'esecuzione possono essere confermate se la motivazione dimostra l'assenza di ragioni valide e plausibili nella istanza.
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