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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32380/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La lite nasce da una sentenza penale di condanna con cui il giudice aveva, tra l'altro, posto a carico dell'imputato il pagamento delle spese di difesa della parte civile e una provvisionale. Sulla base di tale decisione, la parte civile notificava atto di precetto per il recupero di quanto liquidato. L'opponente contestava l'esecutività immediata del capo relativo alle spese di difesa e otteneva in primo e secondo grado l'accoglimento dell'opposizione al precetto, con declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per quella somma. In Cassazione la parte civile ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali sostenendo che la condanna alle spese civili pronunciata dal giudice penale è immediatamente esecutiva, in quanto statuizione accessoria ma di natura civilistica e soggetta alla regola generale dell'art. 282 c.p.c.; richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite penali che include le spese della parte civile tra le statuizioni accessorie. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio di opposizione, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché l'erronea liquidazione delle spese secondo uno scaglione non corretto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, cassando con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la condanna del giudice penale alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile sia immediatamente esecutiva, perché trattasi di statuizione civile soggetta alla regola generale dell'art. 282 c.p.c. e non esclusa dall'art. 540, comma 2, c.p.p., che disciplina solo la provvisionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura era formalmente ricondotta a tale vizio, ma la Corte rileva che il motivo andava inteso come error in iudicando; ciò non impedisce l'accoglimento nel merito.

  • art. 541 c.p.p.

    Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale

    La norma disciplina la condanna alle spese relative all'azione civile nel processo penale e non introduce una deroga alla regola della provvisoria esecutività del capo di condanna alle spese.

  • art. 282 c.p.c.

    La condanna al pagamento delle spese processuali è immediatamente/provvisoriamente esecutiva, anche se accessoria a pronunce di accertamento, costitutive o di rigetto.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della soccombenza e della condanna alle spese, utilizzata come parametro anche nel processo penale per le spese dell'azione civile.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., come disciplina della compensazione delle spese processuali.

  • art. 540, comma 2, c.p.p.

    La previsione sull'immediata esecutività della provvisionale non esclude l'immediata esecutività del capo di condanna alle spese della parte civile.

Massime di principio

  • La condanna alle spese processuali ha natura di pronuncia esecutiva immediata e resta tale anche quando accede a una statuizione principale non immediatamente esecutiva.
  • Nel processo penale, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituisce una statuizione di natura civilistica e segue, quanto all'esecutività, la disciplina generale dell'art. 282 c.p.c.
  • L'art. 540, comma 2, c.p.p. disciplina la provvisionale ma non va interpretato come norma derogatoria che escluda l'esecutività immediata del capo sulle spese di lite della parte civile.
  • Se il motivo di ricorso è sostanzialmente diretto contro la qualificazione giuridica della statuizione impugnata, l'erronea indicazione del vizio nel paradigma dell'art. 360 c.p.c. non impedisce l'esame nel merito quando la censura è comunque intellegibile.
  • Le spese del processo civile introdotto in sede penale per l'azione civile sono governate, quanto a soccombenza, compensazione ed esecutività, dai principi civilistici richiamati dal sistema penale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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