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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38185/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, richiamando l'esistenza di piu sentenze di condanna per ricettazione relative al medesimo fatto del 18/06/2009, ha revocato parzialmente la sentenza ritenuta piu grave (28/10/2019) e ha rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 669 c.p.p. e 133 c.p., lamentando che la Corte territoriale non ha valutato correttamente che le diverse condanne erano riferibili a segmenti della stessa condotta e dovevano essere considerate alla luce dell'art. 81 c.p. (concorso/continuazione), con conseguente necessità di una revoca parziale calcolata sulla base della continuazione e non una semplice esclusione di una porzione di pena senza la necessaria operazione matematica

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato la parziale identita dei fatti e la qualifica degli stessi come episodi di un reato continuato o concorso di reati, non applicando correttamente il comma 6 dell'art. 669 c.p.p. e non valutando la rilevanza dell'art. 81 c.p. in vista della determinazione complessiva della pena. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p.

    Il divieto di pluralita di sentenze per lo stesso fatto impone al giudice dell'esecuzione di ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e di revocare gli altri; il comma 6 ammette la revoca parziale della sentenza piu grave limitatamente alla porzione di pena inflitta per gli stessi fatti, anche quando il fatto sia stato giudicato come episodio di reato continuato o in concorso formale

  • art. 133 c.p.

    Disciplina la determinazione della pena nelle ipotesi di continuazione; nella prospettiva della decisione serve a giustificare la quantificazione unica o aggregata della pena per fatti che formano un reato continuato, evitando duplicazioni sanzionatorie

  • art. 81 c.p.

    Regola il concorso di reati e la continuazione: quando piu condotte costituiscono un unico disegno criminoso o un reato continuato, le condanne devono essere valutate complessivamente e la quantificazione della pena deve tenere conto di tale unitarieta per impedire la duplicazione della sanzione

Massime di principio

  • Se esistono piu sentenze irrevocabili per la stessa persona e per fatti in tutto o in parte coincidenti, il giudice dell'esecuzione deve applicare l'art. 669 c.p.p.: eseguire la sentenza meno grave e revocare la piu grave, eventualmente in modo parziale per la porzione di pena riferibile agli stessi fatti
  • Quando le condotte sono segmenti di un reato continuato o comunque riconducibili a concorso di reati, occorre valutarle secondo art. 81 c.p. e art. 133 c.p. e determinare una pena unica o aggregata; in caso di piu giudicati, la parte eccedente va detratta con un'operazione matematica dalla pena piu grave
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente come ha calcolato la revoca parziale e la detrazione della pena per evitare duplicazioni: la semplice esclusione di una porzione di pena senza spiegazione non e sufficiente
  • Se il giudice territoriale non dà conto della qualifica delle condotte (se autonome o episodi di continuazione) e non effettua la deduzione matematica richiesta, la decisione è annullabile in Cassazione e rinviabile per nuovo esame
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe sollevare espressamente la questione di continuazione/concorrente ai fini della revoca parziale, richiedendo che la Corte dell'esecuzione motivi la determinazione della pena residua e l'operazione di detrazione

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