Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sequestro preventivo di euro 360.000 in contanti rinvenuti occultati nelle valigie del ricorrente mentre si imbarcava dall'aeroporto di Roma diretto in Nigeria; contestazione del reato di riciclaggio (art. 648‑quater c.p.) e applicazione del sequestro anche ex art. 240‑bis. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo l'assenza di elementi idonei a individuare il reato presupposto (fumus commissi delicti), lamentando che l'entità della somma, le sue condizioni economiche, le modalità di occultamento e la mancata dichiarazione non costituiscono prova della provenienza delittuosa e offrendo una giustificazione alternativa (il denaro sarebbe stato affidato da connazionali per essere consegnato a familiari in Nigeria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il limite dell'impugnazione in cassazione ex art. 325 c.1 cod.proc.pen. (ammissibile solo per violazione di legge, non per i meri vizi logici della motivazione salvo difetti estremi) e ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale che, alla luce di molteplici indici logici convergenti, ha ritenuto astrattamente individuabile il reato presupposto (es. evasione fiscale da parte di terzi). Gli indici valutati sono stati: entità ingente della somma, occultamento all'interno di un amplificatore in valigia, mancata dichiarazione alla Dogana, reddito modesto del ricorrente e la non plausibilità delle giustificazioni rese. Perciò il sequestro preventivo è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648‑quater cod. pen. (riciclaggio)
La norma è stata invocata come fondamento del reato contestato e come titolo per giustificare il sequestro preventivo del denaro ritenuto provento di reato; la Corte ha ammesso che la provenienza illecita possa essere desunta da indici logici convergenti.
Richiamata dal Tribunale come ulteriore base normativa per il sequestro preventivo; interpretata come norma che può giustificare misure reali quando sussistano elementi ragionevoli di provenienza illecita del denaro.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il limite dell'impugnazione in Cassazione contro ordinanze di riesame avverso misure reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, pertanto la Corte non procede a un sindacato libero dei motivi di fatto o dei meri vizi logici della motivazione se non in presenza di vizi estremi.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Evidenziata la limitazione del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione non è chiamata a riconsiderare le valutazioni logiche e di merito a meno che non si tratti di errori di motivazione così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- La presenza di ingenti somme in contanti, occultamento, mancata dichiarazione alla Dogana e discrepanza con il tenore di vita sono indici logici che possono, congiuntamente, far ritenere la provenienza illecita del denaro e giustificare un sequestro preventivo.
- In sede di cassazione contro ordinanze di riesame su misure reali il sindacato è limitato: non si può ottenere l'annullamento per mere doglianze sulla valutazione degli indizi, salvo che la motivazione sia gravemente carente o illogica in termini giuridici.
- Per la configurabilità del reato di riciclaggio non è necessario ricostruire tutti gli elementi storici del delitto presupposto; è sufficiente l'indicazione della tipologia del reato presunto desumibile da elementi logici e convergenti.
- La valida giustificazione dell'appartenenza del denaro a terzi richiede elementi identificativi e prove concrete; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a escludere la sussistenza di indizi di illiceità.
- In una fase investigativa ancora embrionale il giudice ha un margine di valutazione nel ritenere astrattamente configurabili reati presupposto e misure reali, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza della motivazione.
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