Cassazione Penale, Ordinanza n. 10749/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto qualificato come ricettazione. Nel ricorso, e in una memoria successiva, ha chiesto anzitutto la "ri-assegnazione" del procedimento alla Sezione ordinaria, deducendo un problema di assegnazione interna del fascicolo; ha poi contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata come furto e non come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.; con un primo motivo aggiunto ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale nella distinzione tra furto e ricettazione; con un secondo motivo aggiunto ha lamentato violazione dell'art. 192 c.p.p., contestando la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di merito, sostanzialmente proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di ri-assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, chiarendo che il procedimento era stato originariamente assegnato alla Settima Sezione penale e che il passaggio in Sezione seconda era avvenuto solo per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 610 c.p.p. Quanto ai motivi di ricorso, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto perché sostanzialmente riproduttiva delle argomentazioni già dedotte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, quindi priva di specificità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il primo motivo aggiunto, in quanto contrastante con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra furto e ricettazione. Il secondo motivo aggiunto è stato giudicato non consentito in sede di legittimità, perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni precluse alla Corte di cassazione; è stato anche richiamato il principio per cui il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione dell'apparato argomentativo rispetto a modelli alternativi di ragionamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina la ricettazione; la Corte afferma che la censura sulla qualificazione del fatto come ricettazione, anziché furto, ripropone doglianze già esaminate e disattese e risulta manifestamente infondata se contrastante con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata.
richiamato quale norma evocata dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del fatto come furto.
richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.
richiamato per spiegare che il transito del procedimento in Sezione seconda era finalizzato al solo esame preliminare del ricorso.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
citata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può rivalutare il compendio probatorio né confrontare la motivazione impugnata con modelli esterni di ragionamento per saggiare la tenuta logica della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, se privi di una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata quando si pone in aperto contrasto con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza offrire una lettura alternativa giuridicamente sostenibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti o un nuovo giudizio di attendibilità delle fonti di prova, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al controllo di legittimità quando esplicita in modo non illogico le ragioni del convincimento e applica corretti argomenti giuridici alla dichiarazione di responsabilità.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può consistere in un raffronto tra l'apparato argomentativo della decisione impugnata e modelli alternativi di ragionamento desunti dall'esterno.
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