Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 24/11/2023 che, confermando in sostanza la condanna per estorsione continuata aggravata in concorso (con alcune rideterminazioni della pena e l'esclusione di una aggravante per entrambi), aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa e motivato il riconoscimento di aggravanti (tra cui l'evocazione del "metodo mafioso"). Le censure principali riguardavano: (i) la presunta inattendibilità e contraddittorietà della parte offesa Izzo Gennaro (più versioni dei fatti); (ii) la diversa qualificazione del fatto per il coimputato Sarnino (art. 393 c.p.) rispetto ai ricorrenti e il presunto travisamento del concorso di persone; (iii) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.); (iv) la determinazione della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche; (v) la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.); (vi) eccezioni sul requisito dell'ingiusto profitto e sull'esistenza di più persone riunite (art. 628 c.p.) e sulla riparazione integrale del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza e la completezza della motivazione della Corte territoriale, ribadendo il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito (in particolare nei casi di "doppia conforme") e richiamando i principi che presidiano l'esame della motivazione (effettività, non manifestissima illogicità, coerenza interna). Ha ritenuto ammissibili le valutazioni della Corte d'Appello circa la credibilità della parte offesa e le ragioni per cui per i diversi concorrenti potevano decorrere qualificazioni diverse del medesimo fatto; ha altresì respinto le doglianze sulla continuazione, sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento della riparazione integrale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità su valutazioni di fatto: il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se la Corte d'appello ha utilizzato elementi probatori non presenti nel processo o ha omesso la valutazione di prova decisiva; in presenza di doppia conforme la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
art. 628 cod. pen. (circostanze aggravanti)
art. 628, comma 2 (ed indicazioni sul n.1 e n.3 citati in motivazione)
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'esistenza delle aggravanti (es. più persone riunite) in presenza delle risultanze dichiarative della vittima; la ricostruzione dei fatti del giudice di merito non è stata ritenuta viziata.
La riqualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è possibile per taluni concorrenti e diversa per altri in relazione al diverso ruolo e alle ragioni soggettive di ciascuno; non violazione del principio di concorso di persone nel reato se le posizioni sono diverse.
Per l'aggravante del "metodo mafioso" è necessario che la condotta evochi, con efficienza causale, l'esistenza di un sodalizio e sia idonea ad incutere un timore ulteriore rispetto alla minaccia ordinaria; la Corte ha ritenuto che i riferimenti alla fama criminale del La Marca e le minacce con richiamo ad "amici" fossero evocative di tale contesto.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Il vincolo di continuazione richiede un nesso temporale e di disegno criminoso sufficientemente ravvicinato; la Corte ha ritenuto che il lungo intervallo e le circostanze non giustificassero il riconoscimento della continuazione.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha esercitato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando precedenti e gravita' del fatto; la Cassazione ha limitato il sindacato a eventuali vizi logico-giuridici, che non sono emersi.
La determinazione della pena spetta al giudice di merito in termini discrezionali: la Corte di legittimità verifica soltanto la correttezza dei criteri logico-giuridici adottati.
Riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte d'appello e il giudice di primo grado hanno riconosciuto attenuanti ma comparate con le aggravanti; la Cassazione ha confermato che la valutazione e la comparazione sono di merito e non sindacabili se motivate.
Concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che posizioni diverse fra concorrenti possono giustificare qualificazioni giuridiche differenziate senza contraddire i principi sul concorso.
Regola la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un nuovo giudice del fatto: le critiche generiche alla valutazione della prova rese in appello, e già motivate dalla Corte territoriale, sono spesso inammissibili se si limitano a riproporre la stessa lettura alternativa dei fatti.
- In presenza di una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi), il ricorrente deve specificare eventuali travisamenti probatori o l'uso di elementi non presenti nel processo per poter ottenere il sindacato di legittimità.
- Le incongruenze e le imprecisioni nelle dichiarazioni di una parte offesa non determinano automaticamente l'inattendibilità: occorre dimostrare che gli atti o le prove invocate siano dotati di forza dimostrativa tale da disarticolare la motivazione del giudice di merito.
- La riqualificazione del fatto può essere diversa per i vari concorrenti in base al ruolo, alle ragioni soggettive e al concreto apporto personale: non è obbligatoria l'unica qualificazione identica per tutti.
- Il riconoscimento del vincolo di continuazione richiede connessione temporale e di progetto criminoso: l'intervallo di tempo e la disomogeneità delle condotte possono escluderlo.
- La determinazione della pena e la comparazione di attenuanti e aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in Cassazione si controlla solo la logica e la correttezza giuridica della motivazione.
- Per l'aggravante del "metodo mafioso" è necessario un riferimento che evochi efficacemente l'esistenza di una consorteria e la capacità intimidatoria aggiuntiva rispetto alla minaccia ordinaria; elementi indiziari concreti e dichiarazioni che richiamino la fama criminale possono essere ritenuti sufficienti dal giudice di merito.
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