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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 24/11/2023 che, confermando in sostanza la condanna per estorsione continuata aggravata in concorso (con alcune rideterminazioni della pena e l'esclusione di una aggravante per entrambi), aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa e motivato il riconoscimento di aggravanti (tra cui l'evocazione del "metodo mafioso"). Le censure principali riguardavano: (i) la presunta inattendibilità e contraddittorietà della parte offesa Izzo Gennaro (più versioni dei fatti); (ii) la diversa qualificazione del fatto per il coimputato Sarnino (art. 393 c.p.) rispetto ai ricorrenti e il presunto travisamento del concorso di persone; (iii) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.); (iv) la determinazione della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche; (v) la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.); (vi) eccezioni sul requisito dell'ingiusto profitto e sull'esistenza di più persone riunite (art. 628 c.p.) e sulla riparazione integrale del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza e la completezza della motivazione della Corte territoriale, ribadendo il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito (in particolare nei casi di "doppia conforme") e richiamando i principi che presidiano l'esame della motivazione (effettività, non manifestissima illogicità, coerenza interna). Ha ritenuto ammissibili le valutazioni della Corte d'Appello circa la credibilità della parte offesa e le ragioni per cui per i diversi concorrenti potevano decorrere qualificazioni diverse del medesimo fatto; ha altresì respinto le doglianze sulla continuazione, sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento della riparazione integrale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità su valutazioni di fatto: il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo se la Corte d'appello ha utilizzato elementi probatori non presenti nel processo o ha omesso la valutazione di prova decisiva; in presenza di doppia conforme la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.

  • art. 628 cod. pen. (circostanze aggravanti)

    art. 628, comma 2 (ed indicazioni sul n.1 e n.3 citati in motivazione)

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'esistenza delle aggravanti (es. più persone riunite) in presenza delle risultanze dichiarative della vittima; la ricostruzione dei fatti del giudice di merito non è stata ritenuta viziata.

  • art. 393 cod. pen.

    La riqualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è possibile per taluni concorrenti e diversa per altri in relazione al diverso ruolo e alle ragioni soggettive di ciascuno; non violazione del principio di concorso di persone nel reato se le posizioni sono diverse.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Per l'aggravante del "metodo mafioso" è necessario che la condotta evochi, con efficienza causale, l'esistenza di un sodalizio e sia idonea ad incutere un timore ulteriore rispetto alla minaccia ordinaria; la Corte ha ritenuto che i riferimenti alla fama criminale del La Marca e le minacce con richiamo ad "amici" fossero evocative di tale contesto.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Il vincolo di continuazione richiede un nesso temporale e di disegno criminoso sufficientemente ravvicinato; la Corte ha ritenuto che il lungo intervallo e le circostanze non giustificassero il riconoscimento della continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha esercitato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando precedenti e gravita' del fatto; la Cassazione ha limitato il sindacato a eventuali vizi logico-giuridici, che non sono emersi.

  • art. 132 cod. pen.

    La determinazione della pena spetta al giudice di merito in termini discrezionali: la Corte di legittimità verifica soltanto la correttezza dei criteri logico-giuridici adottati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte d'appello e il giudice di primo grado hanno riconosciuto attenuanti ma comparate con le aggravanti; la Cassazione ha confermato che la valutazione e la comparazione sono di merito e non sindacabili se motivate.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che posizioni diverse fra concorrenti possono giustificare qualificazioni giuridiche differenziate senza contraddire i principi sul concorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un nuovo giudice del fatto: le critiche generiche alla valutazione della prova rese in appello, e già motivate dalla Corte territoriale, sono spesso inammissibili se si limitano a riproporre la stessa lettura alternativa dei fatti.
  • In presenza di una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi), il ricorrente deve specificare eventuali travisamenti probatori o l'uso di elementi non presenti nel processo per poter ottenere il sindacato di legittimità.
  • Le incongruenze e le imprecisioni nelle dichiarazioni di una parte offesa non determinano automaticamente l'inattendibilità: occorre dimostrare che gli atti o le prove invocate siano dotati di forza dimostrativa tale da disarticolare la motivazione del giudice di merito.
  • La riqualificazione del fatto può essere diversa per i vari concorrenti in base al ruolo, alle ragioni soggettive e al concreto apporto personale: non è obbligatoria l'unica qualificazione identica per tutti.
  • Il riconoscimento del vincolo di continuazione richiede connessione temporale e di progetto criminoso: l'intervallo di tempo e la disomogeneità delle condotte possono escluderlo.
  • La determinazione della pena e la comparazione di attenuanti e aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in Cassazione si controlla solo la logica e la correttezza giuridica della motivazione.
  • Per l'aggravante del "metodo mafioso" è necessario un riferimento che evochi efficacemente l'esistenza di una consorteria e la capacità intimidatoria aggiuntiva rispetto alla minaccia ordinaria; elementi indiziari concreti e dichiarazioni che richiamino la fama criminale possono essere ritenuti sufficienti dal giudice di merito.

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