Cassazione Civile, Ordinanza n. 02912/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica doganale con cui l'Amministrazione aveva ritenuto applicabile un dazio antidumping del 2,7% anziché dell'1,7% su importazioni di tombini in ghisa a grafite sferoidale, assumendo che fossero stati erroneamente dichiarati come non malleabili. La società importatrice aveva ottenuto accoglimento in appello; successivamente l'Agenzia aveva proposto revocazione davanti alla stessa CTR deducendo un errore di fatto, sostenendo che il giudice avesse supposto, erroneamente, che i campioni esaminati dal laboratorio doganale fossero i medesimi beni oggetto della procedura, quando invece si trattava di beni soltanto similari. La CTR aveva respinto la revocazione ritenendo insussistente l'errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere escluso che l'asserito errore integrasse un errore revocatorio; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e mancata considerazione delle difese dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, rendeva percepibile il percorso logico-giuridico seguito e quindi non era apparente. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo perché l'interpretazione della precedente sentenza fatta dalla CTR in sede di revocazione non era implausibile: l'espressione sui "campioni di prodotti di cui alla presente procedura" poteva essere letta nel senso di campioni analoghi e non identici ai beni oggetto della controversia. Inoltre, l'asserito errore non risultava in modo diretto, immediato e incontrovertibile dagli atti, e la mancata trascrizione integrale della sentenza revocanda impediva di valutarne la decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve emergere dagli atti in modo diretto, immediato e incontrovertibile; non basta una diversa lettura o interpretazione della precedente sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione denunciata come nullità processuale è infondata se la sentenza impugnata contiene un minimo di motivazione idoneo a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la motivazione è apparente solo se, pur graficamente esistente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non è apparente quando il giudice espone sinteticamente ma chiaramente la propria valutazione.
È richiamato solo come norma procedurale per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; non vi è nullità se la sentenza, anche in forma sintetica, rende percepibile la ratio decidendi.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore percettivo su un fatto risultante dagli atti in modo immediato e incontrovertibile; non ricorre quando la doglianza si risolve in una diversa interpretazione della sentenza o degli elementi probatori.
- Per denunciare utilmente l'errore revocatorio occorre allegare e riprodurre in modo completo il contenuto della sentenza revocanda, così da consentire il controllo sulla decisività dell'errore asserito.
- Quando il testo della decisione contestata è suscettibile di una lettura plausibile coerente con il contesto processuale, la censura per errore di fatto non può essere accolta se si fonda solo su una lettura alternativa proposta dalla parte ricorrente.
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