Cassazione Penale, Sentenza n. 15590/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione fra: a) il tentato omicidio aggravato in danno di Fabio Caruana (per il quale era stato condannato con sentenza del 22/11/2011) e b) due reati di associazione mafiosa (condanne del 26/03/2012 e 29/03/2015), già collegati fra loro per continuazione con ordinanza del 9/9/2016. Con ordinanza del 12/03/2021 il giudice dell'esecuzione dichiarò l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. pen., perché ritenuta mera riproposizione di quella parzialmente rigettata con l'ordinanza del 9/9/2016. Il ricorrente faceva valere che la nuova istanza non fosse mera riproposizione, atteso che offriva una diversa prospettazione del movente del tentato omicidio (collegato alla vita del sodalizio criminoso, e non a debiti di gioco come nella precedente istanza).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. pen.: la parte della precedente ordinanza che aveva escluso la continuazione rispetto al tentato omicidio preclude la riproposizione della stessa richiesta; il motivo (movente), quale elemento posto a sostegno della domanda di continuazione, ha natura unitaria e non può essere rinnovato con mera diversa ricostruzione fattuale già preclusa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non escludendo la Corte la colpa nella proposizione dell'impugnazione richiamando il principio di diritto di Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione tra reati: la norma invocata regola il riconoscimento della continuazione fra più reati ai fini dell'esecuzione
Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisce mera riproposizione di una domanda già rigettata; applicata per impedire il rinnovo di questioni già decise
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione richiamati dal ricorrente per censurare l'ordinanza
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando lo stesso è manifestamente infondato; norma applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso
Prevede la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, anche con riferimento alla possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione
Corte costituzionale, pronuncia n. 186 del 2000
Principio citato in ordine alla possibilità di ritenere la colpa nella proposizione dell'impugnazione e quindi giustificare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Una richiesta di riconoscimento della continuazione già parzialmente rigettata non può essere riproposta nella stessa sostanza: il giudice dell'esecuzione può dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. pen.
- Il movente, quando è posto a fondamento di una domanda di continuazione, ha carattere unitario: una mera diversa ricostruzione fattuale del movente, senza nuovi elementi probatori rilevanti, non supera la preclusione.
- Per poter riproporre utilmente una questione già decisa è necessario allegare e documentare nuovi elementi di fatto o di prova non precedentemente valutati, non una semplice diversa interpretazione degli stessi fatti.
- Il ricorrente deve valutare il rischio sanzionatorio (spese e contributo alla Cassa delle ammende) se propone ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi; la Corte può ravvisare colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Se si intende contestare una precedente valutazione sulla continuazione, è strategico focalizzarsi su prove nuove, perizie o circostanze inedite che incidano concretamente sul giudizio di unità del disegno criminoso.
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