Cassazione Civile, Ordinanza n. 36880/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le lavoratrici avevano impugnato la decisione di merito che aveva respinto la loro domanda volta a far accertare che il datore non potesse esigere la prestazione nei giorni festivi, nonché a ottenere la declaratoria di invalidità della clausola del contratto di assunzione con cui avevano manifestato disponibilità a lavorare nelle festività infrasettimanali. Avevano inoltre chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a un’ora di retribuzione e la restituzione della somma trattenuta in busta paga. Con il ricorso per cassazione deducevano, in sintesi, la violazione di norme di legge e della disciplina sulle festività, sostenendo che il solo consenso prestato al momento dell’assunzione non fosse sufficiente a vincolare in futuro la prestazione nei giorni festivi e che fosse invalida la rinuncia preventiva al diritto di astensione dal lavoro in occasione di festività nazionali infrasettimanali. Con il terzo motivo contestavano la liquidazione delle spese di appello, ritenuta eccessiva rispetto al modesto importo della sanzione disciplinare, invocando la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale si era attenuta all’orientamento di legittimità secondo cui il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali, pur essendo riconosciuto dalla legge, è disponibile e può essere validamente rinunciato anche mediante clausola del contratto individuale di lavoro, purché l’oggetto dell’accordo sia determinabile attraverso il rinvio alla normativa esterna sulle festività. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo sulle spese, osservando che la scelta di non compensarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che non era stato dedotto alcuno sconfinamento nei limiti tariffari. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
legge n. 260 del 1949
La disciplina sulle festività infrasettimanali attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo di astensione dalla prestazione nei giorni festivi; tale diritto è disponibile e può essere oggetto di rinuncia mediante accordo individuale o sindacale con mandato espresso.
legge n. 90 del 1954
Richiamata come modifica della disciplina sulle festività infrasettimanali.
art. 41 Cost.
Richiamato nel ricorso come parametro costituzionale, senza che la Corte ravvisi una violazione nella soluzione adottata dal giudice di merito.
La condanna alle spese secondo il principio di soccombenza non integra violazione della norma.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei casi previsti; la mancata compensazione non richiede autonoma motivazione specifica.
La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti tariffari è espressione di potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione se non per sconfinamento dai limiti o specifiche violazioni.
Richiamato per la proposta del relatore e il procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma modificativa della disciplina sul contributo unificato.
art. 2 della legge n. 260 del 1949
Individua il diritto del lavoratore all’astensione nelle giornate festive infrasettimanali; la rinuncia può essere validamente contenuta in un contratto individuale se l’oggetto è determinabile.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione nelle festività infrasettimanali è un diritto disponibile e può essere validamente rinunciato tramite accordo individuale di lavoro, purché la volontà sia chiara e l’oggetto dell’impegno sia determinabile mediante il rinvio alla disciplina legale delle festività.
- La clausola contrattuale che prevede la disponibilità a lavorare nei giorni festivi non è nulla per indeterminatezza se consente di individuare, attraverso la normativa esterna richiamata, le giornate festive cui si riferisce.
- In sede di legittimità, la censura sulle spese di lite è ammissibile solo se si deduce una violazione dei limiti legali o tariffari; la scelta di compensare o non compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
- La liquidazione dei compensi professionali tra i valori minimi e massimi previsti dalle tariffe non richiede una motivazione specifica ed è sottratta al sindacato di cassazione, salvo sconfinamento dai parametri o altre violazioni di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →