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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07449/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini (26/01/2023) relativa ai reati indicati nei capi a) e b). La difesa deduceva che l'atto di appello contestava specificamente: la ricostruzione della circostanza aggravante della destrezza (furto compiuto in mezzo pubblico affollato senza particolare abilità), il diniego dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche, e la determinazione della pena; il ricorrente sosteneva che l'appello rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la pronuncia della Corte d'appello perché, pur dichiarando le censure generiche e inammissibili per aspecificità, la stessa Corte territoriale ha risposto dettagliatamente ai singoli motivi di appello, riconoscendone di fatto la specificità e pertinenza critica rispetto alla motivazione di primo grado. Per contraddittorietà e illogicità dell'ordinanza impugnata, la Corte di cassazione ha annullato la decisione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; l'articolo disciplina i motivi di ricorso per cassazione ma nel testo la censura era sull'errata dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti formali e di specificità dell'atto di appello a pena di inammissibilità; la Corte ricorda che l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata e che la mera genericità vale solo quando manchino argomentazioni o il confronto con la motivazione di primo grado.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Norma che prevede un'attenuante rilevante in determinate condizioni; la questione riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante per uno dei reati e la confluenza di tale valutazione nella motivazione di appello.

  • Artt. 110, 624, 625 comma 1 n.4 e 493-ter cod. pen.

    Reati per i quali era stata emessa la sentenza di primo grado (furto con concorso, aggravante della destrezza, ecc.); costituiscono l'oggetto della decisione impugnata e delle censure proposte in appello.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103 (novella art. 581 c.p.p.)

    La novella ha introdotto i requisiti di specificità dell'atto di appello, ora richiamati dalla Corte per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U., n. 8825/2016 e altre pronunce citate)

    I precedenti di legittimità richiamati definiscono i confini dell'onere di specificità: l'appello è inammissibile se non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni della sentenza impugnata; tuttavia la Corte territoriale non può dichiarare inammissibile l'appello quando, pur formalmente, risponde ai singoli motivi (contraddittorietà che giustifica l'annullamento).

Massime di principio

  • L'onere di specificità dell'appello (art. 581 c.p.p.) è proporzionale alla precisione della motivazione della sentenza impugnata: più la motivazione di primo grado è dettagliata, più l'appello deve confrontarsi in modo puntuale con i singoli passaggi
  • La mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non rende automaticamente generico l'appello: è ammessa se pertinente al contenuto della decisione impugnata e diretta a indurre una rivalutazione da parte del giudice di grado superiore
  • La Corte d'appello non può dichiarare l'appello inammissibile per aspecificità se poi risponde puntualmente ai singoli motivi: tale comportamento è contraddittorio e può essere cassato per vizio logico-giuridico
  • Quando la Corte territoriale ritiene i motivi infondati e li esamina nel merito, la via corretta è confermare la sentenza di primo grado e non dichiarare inammissibilità; l'errata commistione di dichiarazione di inammissibilità e esame del merito può determinare l'annullamento con rinvio
  • In situazioni analoghe, il difensore deve esplicitare nel gravame il confronto critico con i passaggi motivazionali rilevanti della sentenza impugnata, indicando punti e fatti concreti che si ritengono erroneamente valutati

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