Cassazione Penale, Ordinanza n. 34285/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Velletri alla pena di euro 1.000 di ammenda, con sospensione condizionale, per il reato di omessa custodia di arma. Nel ricorso deduceva l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie: sosteneva che l'arma fosse priva di munizioni, custodita in un'abitazione chiusa e non frequentata da alcuno, e quindi non accessibile ad altre persone. Richiamava inoltre un precedente di legittimità che, in una situazione che egli riteneva analoga, aveva escluso la sussistenza del reato. La Corte ha ritenuto che tali doglianze sollecitassero una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva già motivato in modo logico e completo sull'omessa custodia valorizzando soprattutto il rinvenimento dell'arma nel giardino pertinenziale e l'assenza di una spiegazione plausibile dell'allocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la motivazione della sentenza di merito non presentava manifesta illogicità o contraddittorietà e che le censure miravano solo a ottenere una diversa lettura delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata per la condotta di omessa custodia dell'arma; la decisione non entra nel merito della sua interpretazione, ma prende atto della sua applicazione da parte del giudice di merito.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale base per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556
Richiamata per il principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito in assenza di vizi logici manifesta.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Richiamata nello stesso senso: il controllo di cassazione riguarda la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata, non una nuova valutazione dei fatti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei medesimi elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito; il ricorso è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- La motivazione sul reato di omessa custodia di arma è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà; se il giudice di merito ha svolto un iter argomentativo completo e coerente, la censura è inammissibile.
- Ai fini dell'omessa custodia dell'arma assume rilievo il luogo concreto del rinvenimento e la sua idoneità a rendere l'arma accessibile o non adeguatamente custodita; la diversa prospettazione difensiva dei fatti non basta a scardinare la decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per ritenere che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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