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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37741/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex art. 445 c.p.c. in materia di prestazioni previdenziali, definito dal Tribunale di Roma con rigetto della domanda della parte ricorrente e condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. Il tribunale aveva ritenuto non idonea, ai fini dell’esenzione dalle spese prevista per tali giudizi, la dichiarazione reddituale depositata dalla parte, osservando che non risultava specificato il reddito familiare percepito nell’anno precedente. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che nel ricorso introduttivo fosse stata effettivamente inserita la dichiarazione sostitutiva richiesta dalla norma, sottoscritta personalmente dalla parte interessata e richiamata negli atti, senza necessità di formule sacramentali. L’ente previdenziale ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva delle condizioni reddituali richiesta per l’esenzione dalle spese deve essere sottoscritta dalla parte interessata, poiché comporta un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore; ha inoltre ribadito che la dichiarazione è valida anche se materialmente redatta su foglio separato, purché espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotta. Nel caso concreto, la dichiarazione era sottoscritta dalla parte e dunque idonea a fondare l’esenzione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza limitatamente al punto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali della fase di merito e ponendo le spese di ctu a carico dell’ente previdenziale. Ha inoltre condannato l’ente resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 445 c.p.c.

    procedimento ex art. 445 c.p.c.

    indica il rito seguito nel giudizio previdenziale definito dal tribunale.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    ex art. 152 disp. att. c.p.c.

    nei giudizi per prestazioni previdenziali consente l’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari in presenza della prescritta dichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte interessata.

  • art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003

    sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003

    è richiamato come norma che ha sostituito la disciplina dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di dichiarazione reddituale per l’esenzione dalle spese.

  • l. n. 326 del 2003

    conv. nella l. n. 326 del 2003

    legge di conversione del d.l. richiamato nella disciplina dell’esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge da parte del tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio

    richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato, ritenuto non dovuto nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nei giudizi previdenziali, ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese, è necessaria una dichiarazione sostitutiva delle condizioni reddituali inserita nell’atto introduttivo o ritualmente prodotta e sottoscritta dalla parte interessata, poiché l’assunzione di responsabilità non può essere validamente demandata al difensore.
  • La dichiarazione reddituale richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c. non è inefficace solo perché materialmente redatta su foglio separato, purché sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e depositata con esso.
  • In presenza di dichiarazione sottoscritta dalla parte e idonea ai requisiti di legge, il giudice non può negare l’esenzione dalle spese sulla sola base della mancata specificazione del reddito familiare se dagli atti emerge l’assunzione di responsabilità richiesta dalla norma.
  • Quando il ricorso è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
  • L’accertamento della validità della dichiarazione per l’esenzione dalle spese incide anche sulla ripartizione delle spese di CTU e sulle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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