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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12176/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge per l'omessa valutazione dell'istanza di nullità delle attività svolte nell'udienza del 30 maggio 2023 dinanzi al Tribunale, assumendo che il giudice avrebbe dovuto tenere conto dell'assenza del difensore e disporre il rinvio dell'udienza. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il difensore di fiducia era stato ritualmente avvisato e non aveva allegato né documentato alcun legittimo impedimento; in tale situazione non sussisteva alcun obbligo di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla nullità dell'udienza per assenza del difensore, perché la regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza e la mancata deduzione/documentazione di un legittimo impedimento escludono l'obbligo di rinvio. La condanna per diffamazione, già confermata in appello, resta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    È la fattispecie penale contestata e confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne rivede il merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'assenza del difensore di fiducia all'udienza non determina di per sé la nullità degli atti né impone il rinvio quando il difensore sia stato regolarmente citato e non abbia dedotto e documentato un legittimo impedimento.
  • La deduzione di nullità per mancato rinvio dell'udienza deve confrontarsi con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità: in mancanza di un impedimento legittimo comprovato, la celebrazione dell'udienza è valida.
  • Il ricorso per cassazione che prospetti una tesi chiaramente contraria al quadro normativo e alla giurisprudenza consolidata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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