Cassazione Penale, Ordinanza n. 27283/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato personalmente, qualificando l'atto come ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva confermato il rigetto del reclamo proposto contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Venezia, il quale aveva respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata relativa al semestre 21 febbraio - 20 agosto 2025. Il ricorso non conteneva questioni di merito sulla liberazione anticipata, ma attaccava il provvedimento di sorveglianza con atto presentato personalmente dal condannato, quindi senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché, dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato: l'atto deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore cassazionista, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per individuare il reclamo proposto avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
In caso di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo esonero.
Ha introdotto il regime che esclude la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non è proponibile personalmente dall'imputato o dal condannato, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano, senza esame del merito del gravame.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- In materia di sorveglianza e liberazione anticipata, il controllo di legittimità resta soggetto alle ordinarie forme di proposizione del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27222/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27228/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27236/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27237/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27239/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27243/2026 del 20/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →