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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12754/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendicazione proposta da alcuni eredi per ottenere l'accertamento della proprietà di metà indivisa di fabbricati e terreni facenti parte della masseria "Casa di Banca", sita in contrada Roveto nel territorio di Noto, con richiesta di rilascio dei beni, ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni per la sottrazione di alcuni manufatti e per l'occupazione degli immobili. I convenuti iniziali hanno contestato le domande e hanno eccepito di avere trasferito, con atto di compravendita del 7.6.2013, la proprietà dei beni ad altri familiari, i quali sono stati poi chiamati in causa e hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione. Nel giudizio di merito la Corte d'appello ha accolto le domande di rivendica degli eredi di due diversi danti causa, dichiarandoli proprietari delle quote indicate e condannando gli occupanti al rilascio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le prove testimoniali, valorizzando deposizioni de relato o ritenute inattendibili, e avrebbe inoltre commesso ultrapetizione nel riconoscere la proprietà di una particella che, a loro dire, non era oggetto di domanda e sarebbe di loro proprietà pro quota.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la veste della violazione dell'art. 948 c.c., i ricorrenti chiedessero in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla prova testimoniale era generica e non autosufficiente, perché non erano state trascritte le deposizioni rilevanti né indicati specificamente i fatti decisivi asseritamente omessi. Anche il vizio di motivazione è stato ritenuto non dedotto nei limiti oggi ammissibili dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alla censura sulla presunta erronea inclusione di una particella nella decisione di merito, la Corte ha osservato che il rimedio corretto era il procedimento di correzione dell'errore materiale davanti al giudice di merito, non il ricorso per cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    L'azione di rivendicazione impone all'attore di provare il proprio acquisto a titolo originario, o quello del proprio dante causa, oppure l'usucapione maturata in suo favore o in favore del dante causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili documenti non prodotti nei precedenti gradi o sopravvenuti, se non nei limiti delle questioni su nullità della sentenza o ammissibilità del ricorso o controricorso.

  • artt. 287-288 c.p.c.

    Gli errori materiali della sentenza di merito vanno corretti con l'apposito procedimento davanti allo stesso giudice che ha emesso la decisione; non possono essere fatti valere con ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata può comportare conseguenze anche sul piano delle spese e della condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di ricorso ritenuto manifestamente infondato o inammissibile possono essere irrogate condanna al risarcimento del danno processuale e somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali può essere imposto un ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove è inammissibile.
  • La deduzione del vizio motivazionale oggi è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito lamentare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Chi contesta in cassazione la valutazione delle prove ha l'onere di riportare specificamente il contenuto delle deposizioni o dei mezzi istruttori rilevanti, così da consentire il controllo sulla loro decisività.
  • Nell'azione di rivendicazione il proprietario deve fornire la prova del proprio titolo di acquisto originario o della usucapione maturata nel proprio patrimonio o in quello del dante causa.
  • L'errore materiale contenuto nella sentenza di merito non si denuncia con ricorso per cassazione, ma si fa correggere con il procedimento di correzione davanti al giudice che ha pronunciato la decisione.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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