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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21119/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ammissione al passivo del credito vantato dalla società Parco Sereno s.r.l. per un importo complessivo di 600.000 euro (in subordine 300.000 euro a titolo di caparra confirmatoria) in relazione a un contratto preliminare di vendita dell'immobile poi confiscato nei confronti degli eredi di Raffaele Rosario Boccia. Hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione per tardività (istanza depositata il 5.4.2022), sostenendo che il termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228 dovesse decorrere: a) per la quota attribuibile a Falanga Pasqualina dal deposito della sentenza della Corte (17.11.2021) e non dalla pronuncia del dispositivo (5.10.2021), in quanto il procedimento di Cassazione si svolse in camera di consiglio; b) per la quota attribuibile a Boccia Antonio dalla pendenza del ricorso in Cassazione (posto che l'erede unico sarebbe stato Falanga), e comunque hanno dedotto l'ammissibilità di istanze tardive secondo il d.lgs. n.159/2011 (termine di un anno dal deposito decreto esecutività dello stato passivo previo giustificato motivo), la nullità/omissione della comunicazione prevista dall'art.57 d.lgs.159/2011 e la preesistenza del credito anteriore al sequestro

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: a) per la quota riferibile a Boccia Antonio la confisca era divenuta definitiva con il decorso del termine per proporre impugnazione avverso il decreto della Corte d'appello (5.4.2021), sicché la domanda del 5.4.2022 è tardiva rispetto ai 180 giorni previsti; b) per la quota riconducibile a Pasqualina Falanga il termine di 180 giorni decorre dalla pronunzia del dispositivo resa in udienza camerale (5.10.2021) e non dal deposito della motivazione, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e alle Sezioni Unite che distinguono il momento deliberativo (dispositivo) dal deposito della motivazione; c) il termine decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'Agenzia nazionale ma è subordinato all'effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto provata la conoscenza del procedimento da parte della società e i ricorrenti non hanno contestato tale valutazione; d) le doglianze relative a possibili istanze tardive o a vizi del procedimento non sono state dedotte davanti al Tribunale e, al più, avrebbero potuto dar luogo a una richiesta di remissione in termini. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata dal giudice in misura equa (indicata nel provvedimento come tremila euro circa)

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (commi 194, 198, 199, 205, 206)

    commi 199 - 200 - 205 - 206 e artt. relativi alla disciplina transitoria dell'ammissione dei crediti

    Il termine per proporre la domanda di ammissione del credito (180 giorni) decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; per le sentenze della Corte di cassazione in camera di consiglio il momento della definitività è individuato nella pronunzia del dispositivo (momento deliberativo), e non nel successivo deposito delle motivazioni. Le comunicazioni che l'Agenzia nazionale deve effettuare non sono condizione di operatività del termine ma mera agevolazione informativa

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 57, art. 58, art. 52 (richiamati nel provvedimento)

    Prevede regole sulle comunicazioni ai terzi e sulle modalità di ammissione dei crediti; è stato interpretato che il legislatore del 2012 integra ma non cancella la disciplina e che il ricorso a istanze tardive è possibile solo nei limiti e con le condizioni previste, e che l'art.57 non sostituisce il dies a quo stabilito dalla legge transitoria

  • codice di procedura penale

    art. 611, art. 128, art. 175, art. 10 comma 3, art. 27 comma 2

    L'art.611 disciplina il rito camerale; la giurisprudenza ha riconosciuto la scindibilità tra momento deliberativo e deposito della motivazione: il dispositivo può essere depositato e trasmesso come titolo esecutivo prima del deposito delle motivazioni; l'art.175 consente la rimessione in termini se la parte prova che non ha potuto osservare il termine per causa non imputabile

  • Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    art. 3, art. 24, art. 117 Cost., art. 6 CEDU (censure prospettate dai ricorrenti)

    Le questioni di costituzionalità sollevate sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza consolidata che consente al legislatore di fissare termini di decadenza purché non eccessivamente lesivi e purché sia prevista la possibilità di rimessione in termini per cause non imputabili

Massime di principio

  • Per i provvedimenti della Corte di cassazione pronunciati in camera di consiglio il termine di legge che decorre dalla "definitività" si computa dalla pronuncia del dispositivo (momento deliberativo) e non dal deposito delle motivazioni
  • Il termine di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito nell'ambito della disciplina della legge n.228/2012 decorre anche in assenza delle comunicazioni dell'Agenzia nazionale; tuttavia il decorso del termine è ancorato all'effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore
  • Se il creditore prova di non avere avuto conoscenza del procedimento o dell'esito per causa a lui non imputabile, è possibile chiedere la rimessione in termini (art. 175 c.p.p.) e ottenere la riapertura del termine decadenziale
  • Le doglianze procedurali o eccezioni non dedotte in primo grado (in sede di Tribunale) rischiano di essere inammissibili in sede di cassazione e, se rilevanti, sono solitamente proponibili con istanze di remissione in termini piuttosto che come motivo autonomo di ricorso
  • La successione ereditaria non estende automaticamente la pendenza di un impugnazione; occorre dimostrare che l'impugnazione proposta dall'erede riguardi anche la quota del de cuius e che sussistano i presupposti per collegare le impugnative alle diverse quote
  • Le comunicazioni dell'Agenzia nazionale costituiscono un obbligo di pubblicità notizia volto ad agevolare i creditori, ma non sono condizione sospensiva della decorrenza dei termini di legge

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